E’ giunto al vaglio delle Camere il decreto legislativo con cui il nostro Paese dovrà recepire la direttiva Ue 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica. Il testo prevede alcune novità rilevanti, come il miglioramento del livello di trasparenza nelle informazioni ai consumatori, l’obbligo di adeguato preavviso in caso di adeguamento delle tariffe, la libera scelta del metodo di pagamento da parte del cliente (quindi l’impossibilità per il gestore di mettere in atto “indebite discriminazioni” a seconda del metodo preferito dall’utente), la maggiore chiarezza in caso di variazioni o sospensioni del servizio o ancora del prezzo di fornitura e l’agevolazione del cambio di fornitore.
La bozza di decreto attribuisce particolare rilevanza alle informazioni presenti in bolletta, che devono essere di facile comprensione per evitare il rischio di confondere il consumatore, e alla necessità di segnalare con evidenza e chiarezza eventuali modifiche.
Il provvedimento vincola i gestori a facilitare il cambio di fornitore, svolgendo l’operazione il più in fretta possibile e comunque non oltre tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta: a tale proposito il testo vede anche il coinvolgimento di ARERA, che entro un anno a partire dall’entrata in vigore della normativa dovrà avviare una consultazione con gli operatori del settore e le Associazioni dei Consumatori finalizzata all’elaborazione di misure che garantiscano la possibilità di migrazione da un gestore all’altro entro 24 ore dalla richiesta al più tardi dal 1 gennaio 2026.
La nuova normativa prevede altresì il recesso senza oneri per i clienti domestici e per le aziende che contino meno di 50 dipendenti e un fatturato di massimo 10 milioni di euro. Il fornitore ha la possibilità di stabilire una penale per il recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso solo nel caso in cui tale condizione sia indicata esplicitamente, inequivocabilmente e comprensibilmente nella proposta di contratto e nel contratto stesso e comunque previa specifica approvazione e sottoscrizione da parte del cliente.
La conclusione del contratto, infine, dovrà essere preceduta dall’invio di un documento informativo contenente una sintesi di tutti i diritti contrattuali dell’utente.