ELETTRICITÀ, GUASTI, INTERRUZIONI E SICUREZZA

Uno dei fattori rilevanti di qualità del servizio di erogazione di energia elettrica è

la continuità del servizio

ovvero la mancanza di interruzioni nella fornitura dell’energia elettrica.

Le interruzioni possono avere varie origini (possono essere originate sulla rete in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale o possono essere provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne) oppure possono essere dovute alla responsabilità dell’esercente.

Le interruzioni possono essere distinte tra quelle “con preavviso” e quelle “senza preavviso“.

ELETTRICITÀ, GUASTI, INTERRUZIONI E SICUREZZA

  • Con preavviso: sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manovra o manutenzione programmati sulla rete di distribuzione, per i quali l’ARERA ha fissato alcuni obblighi a carico degli operatori. In particolare, il distributore deve avvisare gli utenti interessati almeno 24 ore prima in caso di ripristino di situazioni derivanti da guasti o emergenze e, in tutti gli altri casi, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. Il tempo massimo di ripristino a seguito d’interruzione con preavviso è fissato in 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).
  • Senza preavviso: sono quelle non programmate e si dividono in lunghe (se superano i 3 minuti), brevi (se durano più di un secondo ma meno di tre minuti) e transitorie (se non vanno oltre il secondo). Anche in questo caso, l’Autorità ha fissato degli obblighi per i distributori rispetto ai tempi di ripristino: non più di 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio) per i clienti di Comuni con più di 50mila abitanti (alta concentrazione); non più di 12 ore consecutive per i clienti di Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5mila e 50mila (media concentrazione); non oltre le 12 ore consecutive anche per i clienti di Comuni con meno di 5mila abitanti (bassa concentrazione). Per coloro che vivono poi ad altitudini superiori ai 1500 metri sul livello del mare, si applicano gli stessi tempi previsti per i clienti finali dei Comuni con meno di 5mila abitanti.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese devono comunicare all’Autorità i dati di continuità del servizio relativi all’anno precedente, ossia una serie di informazioni relative al numero di interruzioni e alla loro durata.

L’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) rende disponibili sul proprio sito internet (https://www.arera.it/sas-frontend-cse/estrattoreLink) i dati di continuità del servizio relativi al periodo 1998-2011, attraverso un sistema che permette di ricercare i dati selezionando le variabili relative:

  • al tipo di interruzioni (con o senza preavviso; lunghe o brevi);
  • al tipo di indicatore (numero o durata dell’interruzione per cliente);
  • al tipo di territorio distinto in base alla concentrazione della popolazione residente;
  • all’impresa o gruppi di imprese e/o all’area geografica d’interesse.

Sono possibili confronti con alcuni valori medi di riferimento (per esempio il valore medio nazionale relativo all’indicatore scelto) ed è inoltre possibile ottenere il numero di clienti ai quali si riferiscono i dati selezionati.

INDENNIZZI IN CASO DI INTERRUZIONE

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall’ARERA, il cliente domestico e non con potenza inferiore o uguale a 6 kilowatt ha diritto a un indennizzo automatico di 30 Euro, aumentato di 15 Euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore, fino a un tetto massimo di 300 Euro. L’indennizzo sale per le utenze in bassa e media tensione, diverse dalle domestiche, con potenza inferiore o uguale a 100 kW e superiore a 6 kW: 150 Euro per il superamento standard aumentato di 75 Euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore e fino a un massimo di mille Euro. Per gli utenti non domestici con potenza superiore a 100 kW, l’indennizzo automatico è invece pari a 2 Euro per kilowatt per la prima soglia aumentata di 1 Euro a kW ogni 4 ore e fino a un massimo di 3mila Euro.

Se si supera la potenza di 100 kW, aumenta il tetto massimo del rimborso automatico (6mila Euro) ed è previsto un indennizzo di 1,5 Euro per kW per il superamento standard e 0,75 Euro a kW ogni 2 ore. Per gli utenti in bassa e media tensione titolari di impianti di produzione, il rimborso è di 0,15 Euro per kW per la prima soglia aumentato di 0,075 Euro per kW ogni 4 ore e fino a un massimo di 3mila Euro.

Va, in ogni caso, evidenziato che i tempi massimi di ripristino non si applicano se la fornitura viene interrotta per effetto di provvedimenti delle autorità competenti in caso di calamità naturali, con riferimento agli utenti interessati. In questi casi non verrà corrisposto alcun indennizzo, ma il distributore ha l’obbligo di conservare la documentazione che dimostra l’esclusione e deve darne conto nel cosiddetto “registro delle interruzioni”: un elenco, anche informatico, in cui ogni distributore registra le principali informazioni relative alle interruzioni del servizio.

VERIFICA DELLA TENSIONE DELLA FORNITURA

Il distributore deve effettuare la verifica della tensione di fornitura e comunicarne l’esito al venditore entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore stesso. Il distributore effettua la verifica attraverso l’installazione, per una settimana, di un apparecchio di registrazione conforme alla normativa del Comitato Elettrico Italiano (CEI).

Se la verifica della tensione di fornitura avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 Euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 60 Euro entro il triplo del tempo previsto e di 90 Euro oltre il triplo del tempo previsto.

La richiesta deve essere presentata alla propria società di vendita la quale, una volta ricevuta la conferma da parte del cliente, deve inoltrarla al distributore territorialmente competente entro 2 giorni lavorativi. L’invio della conferma della richiesta della verifica della tensione da parte del cliente è necessario in quanto il distributore potrà richiedere al cliente il pagamento della prestazione nel caso in cui dall’esito della verifica emergano valori della tensione conformi alla normativa tecnica vigente fissata dal Comitato Elettrico Italiano (CEI).

Se la verifica accerta valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti fissati dalla normativa CEI, il distributore è tenuto a:

  • notificare l’esito della verifica;
  • comunicare al venditore la data prevista di ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.

Nel caso in cui siano già stati accertati sulla stessa linea valori di tensione non compresi nei limiti fissati, il distributore non effettuerà la verifica, ma è tenuto a informare il richiedente della data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se invece a seguito della verifica il livello della tensione risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa CEI, il cliente dovrà versare un contributo di 149,91 Euro.