ACQUA, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI RIPORTATI IN BOLLETTA?

Gli importi in bolletta

Nella bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi dovuti per i diversi servizi che lo compongono: 

  • acquedotto
  • fognatura
  • depurazione

Questi corrispettivi sono addebitati all’utente solo se effettivamente ne fruisce (ad esempio, dove gli impianti di depurazione non esistono o non sono funzionanti, la tariffa non può comprendere il corrispettivo di depurazione).

 

ACQUA, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI RIPORTATI IN BOLLETTA?

L’articolazione dei corrispettivi è stata definita dall’Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi è composta da:

una quota fissa, indipendente dal consumo di acqua, espressa in euro/anno;

una quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in euro/mc. 

La quota variabile per i servizi di fognatura e depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. 

Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).

Con la bolletta vengono inoltre fatturate le componenti tariffarie UI, definite dall’Autorità per coprire oneri di carattere generale, e l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Per le utenze domestiche è vietato fatturare un minimo impegnato (ossia un ammontare fisso di consumi indipendentemente da quelli effettivi).

A cosa serve la quota fissa?

Le quote fisse di ciascun servizio servono a coprire gli oneri sopportati per mettere il sevizio idrico a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno.

Come devo comportarmi in caso di importi anomali

Se un utente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura idrica, può inviare al gestore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito.

Nella richiesta scritta di rettifica di fatturazione l’utente può indicare un’autolettura, in modo che il gestore possa verificare più efficacemente la correttezza dei consumi addebitati.

Il gestore preso atto della contestazione deve inviare all’utente, entro 30 giorni lavorativi, una risposta motivata che riporti l’esito delle azioni e degli accertamenti effettuati anche se la fattura è corretta. In caso di errore, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare la somma precedentemente addebitata.

La risposta del gestore deve contenere:

  • il riferimento alla richiesta scritta;
  • l’indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  • la verifica degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa;
  • l’indicazione delle modalità di fatturazione applicate, in coerenza con l’articolo 35 del RQSII;
  • la natura dei dati (rilevati/stimati) di consumo riportati nella fattura contestata;
  • nel caso in cui l’utente abbia comunicato un’autolettura, la motivazione dell’eventuale mancato utilizzo;
  • l’indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all’utente, i tempi e le modalità di erogazione;
  • il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, nel caso in cui si comunichi che essa viene effettuata.

Se il gestore riconosce l’errore di fatturazione, l’utente ha diritto all’accredito della somma che gli era stata addebitata per errore. Nel caso di una fattura già pagata o rateizzabile, il gestore deve provvedere all’accredito entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione. L’accredito della somma non dovuta viene effettuato dal gestore in bolletta, mediante detrazione dall’importo addebitato; se residua un credito dell’utente, nei 60 giorni successivi questo dovrà essergli corrisposto con rimessa diretta (assegno, bonifico, ecc.). Se l’accredito di una fattura già pagata o rateizzabile avviene dopo 60 giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta, il gestore deve liquidare all’utente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico (base) pari a  30 €.