ELETTRICITÀ, COS’È IL NUOVO MERCATO DELL’ENERGIA?

“Mercato libero” significa che tutti gli utenti possono scegliere in libertà da quale fornitore e a quali condizioni economiche acquistare elettricità e gas.

Il mercato libero dell’energia elettrica in Italia è stato introdotto alla fine degli anni novanta, quando il D.L. n. 79 del 16 marzo 1999 (o “Decreto Bersani”) diede impulso ad una graduale liberalizzazione delle attività di acquisto e di vendita di energia elettrica, oltre che di produzione e importazione, smantellando il monopolio delle compagnie elettriche sul mercato energetico e dando vita alla separazione tra attività di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

Prima dell’introduzione del libero mercato dell’energia vigeva in via esclusiva il servizio di maggior tutela, un regime nel quale il prezzo delle materie prime viene stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) secondo un’unica tariffa (una per la luce e una per il gas), aggiornata ogni tre mesi in base all’andamento dei prezzi del mercato energetico.

ELETTRICITÀ, COS'È IL NUOVO MERCATO DELL'ENERGIA?

Per facilitare il passaggio al mercato libero sono state adottate diverse misure a favore degli utenti del mercato tutelato, ad esempio la Tutela Simile e le offerte Placet.

  • La tutela simile

 

La tutela simile ha consentito la sottoscrizione di contratti con una compagnia del mercato libero a condizioni identiche alla maggior tutela, offrendo in più la possibilità di usufruire di un bonus, a patto di non recedere anticipatamente dal contratto.

  • L’offerta Placet

 

L’offerta Placet stabilisce una tariffa unica per la materia prima, rinnovata ogni 12 mesi, mentre le condizioni contrattuali vengono definite dall’ARERA. Non viene addebitato all’utente alcun servizio aggiuntivo.

 

IL MERCATO DI TUTELA

I clienti che non esercitano la scelta di passare al mercato libero, o sono rimasti senza venditore (ad esempio in caso di fallimento di un’impresa), fanno parte del cosiddetto “mercato (o servizio) di maggior tutela”, le cui condizioni economiche e contrattuali sono regolate dall’Autorità non solo per quanto riguarda la distribuzione e il trasporto dell’energia (come avviene anche per il mercato libero), ma anche per il prezzo di compravendita dell’energia dal produttore al cliente finale.

Nel servizio di maggior tutela, come detto, è l’ARERA a definire il prezzo dell’energia, aggiornando trimestralmente le condizioni economiche di riferimento.

MERCATO LIBERO O SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA?

Se sei cliente nel mercato di maggior tutela puoi passare al mercato libero scegliendo il fornitore e l’offerta che più si addicono alle tue necessità. 

Se invece sei già utente del mercato libero puoi scegliere di tornare alle condizioni regolate del servizio di maggior tutela recedendo dal contratto di fornitura attuale e sottoscrivendone uno nuovo nel servizio di maggior tutela. Ad esclusione degli eventuali costi legati alla sottoscrizione del nuovo contratto, il rientro al regime di maggior tutela non prevede costi aggiuntivi.

Pertanto, il passaggio da un mercato all’altro può avvenire in ogni momento, verificando eventuali costi e condizioni contrattuali.

A tutela di coloro che decidono di cambiare operatore e passare al mercato libero interviene l’ARERA con il Codice di Condotta Commerciale: un insieme di regole di trasparenza e correttezza che, insieme alle preesistenti norme in tema di qualità e continuità del servizio offerto, permettono all’utente di compiere una scelta consapevole e sicura tra quelle offerte nel mercato libero e di maggior tutela.

Il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (CCC), in vigore dal 1° gennaio 2011, è stato introdotto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con delibera ARG/COM n. 104/10, allegato A e successivamente aggiornato con la Delibera 28 giugno 2018 n. 366/2018/R/COM.

Il Codice stabilisce le modalità che gli operatori di vendita devono seguire per la proposizione delle offerte commerciali, specificando la tipologia di contenuti dei contratti proposti al cliente, in modo che egli possa effettuare scelte consapevoli nel confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Le disposizioni generali del provvedimento disciplinano le modalità di diffusione dell’informazione e la formazione del personale commerciale.

Il provvedimento specifica, inoltre, i criteri per la comunicazione dei prezzi della fornitura e gli obblighi relativi alla promozione delle offerte commerciali. Un’apposita sezione è dedicata al contratto di fornitura del quale si indicano i criteri per la redazione, la tipologia di contenuti, le modalità di consegna del contratto e del diritto di ripensamento, i termini per la variazione delle condizioni contrattuali, i casi di indennizzo automatico per il mancato rispetto di queste indicazioni.

L’Autorità ha, infine, previsto tre tipologie di schede di confrontabilità con il riepilogo dell’offerta (per energia elettrica, gas e fornitura congiunta) da sottoporre al cliente prima della conclusione del contratto.

IL CAMBIO DEL FORNITORE: TEMPI E MODALITÀ

Il cambio del fornitore di energia elettrica avverrà senza che si verifichi alcuna interruzione dell’elettricità. In caso di cliente domestico, i tempi previsti per il cambio operatore è pari a un mese dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto. In caso di cliente non domestico le tempistiche per cambiare gestore sono di un mese per il mercato di maggior tutela e di tre mesi per il mercato libero.

Pochi giorni prima dell’effettivo passaggio, il nuovo gestore esegue una prima lettura del contatore e ne trasmette i dati al vecchio operatore affinché questi possa emettere la bolletta di chiusura contenente il conguaglio che il cliente deve pagare. Questa lettura rappresenta anche il punto di partenza del servizio di fornitura dell’energia elettrica con il nuovo distributore. Da quella data in poi tutti i consumi saranno addebitati sulla bolletta dell’energia elettrica relativa al nuovo operatore.

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale può essere richiesto il pagamento del bollo (16 Euro) sul nuovo contratto: ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nel “caso d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

  • Il recesso dal vecchio operatore

La Delibera 302/2016/R/COM del 9 giugno 2016, sostituendo la precedente delibera n.144 del 2007, ha ridotto a 3 settimane le tempistiche per cambiare fornitore di energia. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2017 e si applicano sia ai clienti domestici che alle piccole imprese allacciati in bassa tensione (BT).

In caso di cambio del fornitore, il cliente finale dovrà rilasciare al nuovo fornitore un’apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il fornitore uscente. L’operazione sarà quindi gestita interamente nell’ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di fornitura. Sarà, poi, il nuovo fornitore a dover trasmettere la comunicazione del recesso al fornitore uscente entro il 10 del mese precedente all’avvio della nuova fornitura.

Nel caso in cui, invece, il cliente dia disdetta del contratto per cessare la fornitura e non per cambiare venditore, il termine di preavviso per esercitare il diritto di recesso non potrà essere superiore a 1 mese.

Le modifiche saranno valide anche per i contratti stipulati in data precedente al 1° gennaio 2017.