GAS, COS’È IL NUOVO MERCATO DELL’ENERGIA?

Secondo quanto previsto dall’Unione Europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare il gas per le necessità della propria abitazione. Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto

“mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere

e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. La libertà di scelta riguarda solo le imprese venditrici di gas. Non è invece possibile cambiare l’impresa che assicura la distribuzione del gas, attraverso tubazioni, fino alle abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall’Autorità.

 GAS, COS’È IL NUOVO MERCATO DELL’ENERGIA?

IL PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO

Per passare al mercato libero è sufficiente scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto al venditore precedente, attivando la procedura di switching. Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo, salvo imprevisti tecnici, deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

In occasione del cambio venditore viene effettuata una lettura dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizzerà quella stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Il cambio venditore non costa nulla, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (ad esempio il deposito cauzionale).

IL SERVIZIO DI TUTELA

I consumatori domestici che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero usufruiscono del servizio con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità: il “servizio di tutela”. 

Alle condizioni regolate possono tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero. Per l’eventuale procedura di rientro non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (ad esempio il deposito cauzionale).

La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela non saranno più disponibili: per le piccole e medi imprese dal 1° gennaio 2021, mentre per le famiglie dal 1° gennaio 2022.

IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

La liberalizzazione del mercato del gas per i clienti domestici ha comportato l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore – soprattutto per quanto riguarda informazione e trasparenza delle offerte commerciali, prezzi, bollette – che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste sulla qualità commerciale e sulla continuità del servizio. Si tratta di un insieme di norme volte a mettere il cliente in condizioni di poter scegliere in modo conveniente e consapevole tra le diverse offerte in concorrenza tra loro. 

A tutela dei consumatori, l’Autorità ha emanato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale che le società venditrici sono tenute a rispettare. Il Codice contiene le regole comportamentali di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento dei venditori e del loro personale, il Codice stabilisce: 

  • l’obbligo di riportare nel materiale promozionale le informazioni sul mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione;
  • quali informazioni e documenti vanno forniti ai clienti e, in particolare, in sede di proposta contrattuale anche le informazioni circa gli effetti del passaggio al mercato libero (se il cliente è nel servizio di tutela);
  • l’indicazione, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte ai propri clienti con evidenza e nell’immediata prossimità del marchio, del servizio o l’attività per cui il documento o l’informazione sono forniti, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero;
  • come vanno indicati i prezzi del servizio; 
  • l’obbligo di consegna al cliente della Nota Informativa e della Scheda di confrontabilità della spesa che gli consenta di confrontare i prezzi fra le diverse offerte; 
  • i criteri di redazione del contratto e la presenza di una sezione informativa relativa alle condizioni economiche;
  • il contenuto minimo del contratto; 
  • il diritto di ripensamento; 
  • come preavvisare il cliente se il contratto verrà modificato; 
  • i casi d’indennizzo automatico.