ACQUA, ENTRO QUANTO TEMPO SI PRESCRIVONO GLI IMPORTI DELLE FATTURE?

La prescrizione

A partire dal 1 gennaio 2020 anche gli importi riportati sulle fatture delle utenze idriche sono sottoposti a un regime di prescrizione breve di 2 anni. La norma si applica anche alle fatture già emesse ma che cadono dopo il 1 gennaio 2020. 
Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno feriale successivo alla scadenza della bolletta.

La prescrizione può essere interrotta nel caso in cui la società fornitrice invii una formale lettera di diffida  tramite raccomandata A/R (o con posta elettronica certificata per aziende, professionisti e partite IVA), e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo.

La prescrizione breve si applica a consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro;

ACQUA, ENTRO QUANTO TEMPO SI PRESCRIVONO GLI IMPORTI DELLE FATTURE?

Quali obblighi ha il gestore?

Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.

A tal fine il gestore può, in alternativa, può:

  • emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni
  • dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

Il gestore è inoltre tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  • un espresso avviso testuale che comunichi al cliente la possibilità di eccepire la prescrizione l’ammontare degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
  • una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio;
  • l’indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall’utente finale con cui quest’ultimo intenda eccepire la prescrizione.

Con riferimento alle utenze condominiali, il gestore invia l’informativa contenente l’avviso relativo alla possibilità di eccepire la prescrizione anche a eventuali soggetti terzi che si occupino della ripartizione dei consumi.