ELETTRICITÀ, QUALI SONO I MIEI DIRITTI E LE MIE TUTELE?

LA QUALITA’ DEL SERVIZIO

Con apposite delibere, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) impone, sia alle Società di Vendita sia a quelle di Distribuzione, dei livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai clienti finali, siano essi allacciati alla rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione, per quanto riguarda il servizio gas, oppure in bassa o media tensione per quanto riguarda il servizio energia elettrica.

Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale previsti comporta la corresponsione ai clienti finali di appositi indennizzi automatici, differenziati in base alla tipologia di utenza o al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

ELETTRICITÀ, QUALI SONO I MIEI DIRITTI E LE MIE TUTELE?

Le Società di Vendita e di Distribuzione possono definire propri standard specifici e generali di qualità, purché tali standard siano migliorativi rispetto a quelli minimi previsti.

L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie: livelli specifici e livelli generali.

I livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas ed energia elettrica si applicano a tutte le richieste di prestazione.

I “Livelli Specifici di Qualità Commerciale” sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale; essi sono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi.

I “Livelli Generali di Qualità” sono invece riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla Società e sono definiti come soglie percentuali minime da rispettare.

La qualità commerciale della vendita riguarda tutte le attività connesse a:

  • risposte ai reclami, cioè ogni comunicazione scritta fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori o di categoria, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale;
  • richieste scritte d’informazioni, cioè ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito al servizio elettrico e/o gas non collegabile ad un disservizio percepito;
  • rettifiche di fatturazione relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è stata richiesta la rateizzazione prevista ai sensi del contratto di fornitura o dalla regolazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta;
  • servizio telefonico commerciale, cioè il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il proprio venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR.

Il venditore deve inviare la risposta alle richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. Questo termine comprende i tempi per l’acquisizione di dati tecnici da parte del venditore. L’esercente deve dare risposta entro 30 giorni solari ad almeno il 95% delle richieste scritte ricevute. La mancata risposta entro 30 giorni solari non comporta un indennizzo al cliente.

In caso di violazione grave di questo standard, però, l’Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.

Il cliente che subisce un disservizio può presentare un reclamo, secondo le modalità previste, personalmente oppure tramite un rappresentante o un’Associazione dei consumatori. Se presentato in forma scritta, il reclamo può essere firmato da un solo soggetto (reclamo singolo) o da più firmatari (reclamo multiplo).

Il venditore rende disponibile nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici, un modulo per il reclamo scritto da parte del cliente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

  1. a) i dati identificativi della fornitura e del cliente:

(i) il nome ed il cognome;

(ii) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;

(iii) il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi);

(iv) il codice cliente, ove il codice di cui al successivo punto vi non sia disponibile;

(v) l’indirizzo di fornitura;

(vi) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;

  1. c) una breve descrizione dei fatti contestati.

Il venditore deve inviare risposte scritte a tutti i reclami nei quali siano indicati almeno nome e cognome del cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se è diverso da quello di fornitura) o e-mail, servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale si riferisce il reclamo.

La risposta del venditore deve essere motivata, formulata con parole d’uso comune e deve contenere almeno:

  • il riferimento al reclamo scritto;
  • l’indicazione del nome e del riferimento organizzativo del venditore incaricato di fornire, se necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  • alcune informazioni contrattuali (servizio – elettrico, del gas o entrambi -, tipologia di fornitura e, per i reclami sulle tariffe da parte di clienti in regime di maggior tutela, il tipo di tariffa o di condizione economica applicata: domestico residente, domestico non residente ecc.).

Sui contenuti del reclamo, la risposta deve contenere:

  • la valutazione documentata del venditore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, accompagnata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
  • la descrizione e i tempi delle azioni correttive attuate dal venditore;
  • l’elenco della documentazione allegata.

La risposta scritta motivata al reclamo deve essere inviata al cliente entro 40 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:

  • il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
  • il tempo di risposta al reclamo (40 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.

GLI INDENNIZZI

L’indennizzo automatico base è di 25 Euro e aumenta in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  1. a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base di 25 Euro;
  2. b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base, quindi 50 Euro;
  3. c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base, quindi 75 Euro.

Il venditore è tenuto ad accreditare al cliente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.

Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.

Il venditore non deve pagare l’indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:

  • cause di forza maggiore, intese come atti dell’autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili al cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
  • se nell’anno solare al cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
  • in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni minime richieste;
  • in caso di reclami scritti per interruzioni della fornitura prolungate o estese.

 

In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il venditore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi sopra indicati. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un’associazione di consumatori, il venditore fornisce un’unica risposta motivata a tale associazione. 

Fermo restando l’eventuale diritto all’indennizzo automatico, quando il cliente non riceve risposta o non ritiene soddisfacente la risposta che ha ricevuto, può inviare un reclamo allo Sportello per il consumatore di energia.

LO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente istituito nel 2009 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gestito in collaborazione con Acquirente Unico Spa, fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali e ai consumatori produttori di energia elettrica e gas ed agli utenti del servizio idrico integrato.

Lo Sportello è uno strumento tramite cui i clienti finali di luce e gas, i consumatori-produttori di energia e gli utenti finali del servizio idrico integrato, le Associazioni e delegati che li rappresentano, possono ricevere informazioni ed essere aiutati a risolvere problematiche riguardanti il servizio elettrico, gas ed idrico che non siano già state risolte tramite il reclamo inviato all’esercente interessato.

http://www.sportelloperilconsumatore.it/

presso Acquirente Unico S.p.A. via Guidobaldo del Monte, 45 – 00197 Roma 

info.sportello@acquirenteunico.it  – sportello.energia@pec.acquirenteunico.it  

Numero verde 800.166.654

 

NORMATIVA:

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) – Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com,593/2017/R/com,39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com, 623/2018/R/com e 184/2020/R/com