ELETTRICITÀ, COS’È IL CONTATORE?

Il contatore è uno strumento indispensabile per permettere di misurare correttamente i consumi dell’elettricità. 

I contatori elettronici forniscono, a differenza dei vecchi contatori elettromeccanici a rotella che indicavano solo il crescere del consumo, molte informazioni in particolare:

  • data e ora;
  • potenza istantanea assorbita in kW (alcuni contatori non la mostrano);
  • la lettura dei consumi nelle tre fasce orarie (A1, A2 e A3 oppure F1, F2 e F3) e della potenza massima registrate dal contatore (P1, P2 e P3).

Per ogni territorio esiste un distributore di elettricità che ha il compito di manutenere le reti, occuparsi degli interventi tecnici ordinari e in caso di emergenza, di eseguire gli allacci e le operazioni di voltura e, infine, di occuparsi della rilevazione delle letture che verranno poi fatturate dal venditore scelto dal consumatore.

ELETTRICITA', COS'E' IL CONTATORE?

La sostituzione del contatore non ha alcun costo: ciò significa che non ci saranno né voci di costo in bolletta né, a maggior ragione, il tecnico che sostituisce il contatore potrà richiedere il pagamento in contanti. 

Il contatore, o meglio il servizio di rete, viene pagato in bolletta attraverso una voce specifica: Spesa per il trasporto e la gestione del contatore presente in tutte le bollette indipendentemente dal mercato (Tutela o Libero) e dal venditore.

Il contatore non è di proprietà del venditore ma del distributore che, in caso di cambio fornitore, ha il compito di comunicare al venditore uscente ed al venditore entrante la data e la lettura di passaggio. Ciò non comporterà in alcun modo la sostituzione del contatore.

Il venditore ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura che deve essere comunicata in un periodo determinato indicato in fattura. Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell’acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successivi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura.

Nel contratto regolato è previsto che il venditore utilizzi i dati di lettura trasmessi dal distributore, che per i clienti domestici o non domestici con potenza impegnata non superiore a 30 kW deve essere almeno bimestrale. Nel caso in cui non siano disponibili dati di misura effettivi possono essere effettuate stime sulla base dei consumi storici del cliente. Eventuali conguagli devono essere effettuati non appena disponibili i dati di lettura effettivi. Nei contratti di mercato libero la periodicità di utilizzo dei dati di lettura da parte del venditore è stabilita dal contratto e può essere diversa da contratto a contratto.

Attraverso il Portale Consumi, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’ARERA, tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice, sicura e gratuita. (https://www.arera.it/it/consumatori/portaleconsumi.htm)

La verifica del contatore

Il cliente che sospetta un malfunzionamento del contatore, può richiedere una verifica dello stesso al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso.

Il venditore informa il cliente dei costi che eventualmente dovrà sostenere e, una volta ricevuta conferma dal cliente della volontà di procedere, trasmette la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi. 

Il distributore deve effettuare la verifica e deve trasmetterne l’esito al venditore del cliente finale entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore, che a sua volta ha 2 giorni lavorativi per comunicare l’esito al cliente. Se per responsabilità del distributore l’esito della verifica del contatore viene comunicato oltre il tempo stabilito, il cliente domestico deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per esiti comunicati entro il doppio del tempo stabilito, di 70 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 105 Euro oltre il triplo del tempo stabilito. Per i clienti non domestici l’indennizzo automatico per il ritardo è di 70 Euro per esiti comunicati entro il doppio del tempo stabilito, di 140 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 210 Euro oltre il triplo del tempo stabilito.

Qualora la verifica conduca all’accertamento di errori entro i limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente e del corretto funzionamento dell’orologio/calendario, il distributore addebita al venditore, che a sua volta può addebitare al cliente, un corrispettivo di 46,49 Euro. Qualora invece la verifica conduca all’accertamento di errori superiori ai limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell’orologio/calendario, il distributore comunica al cliente, insieme all’esito della verifica, la data prevista per la sostituzione del contatore, che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell’esito della verifica. In questo caso non sono previsti costi a carico del cliente per le operazioni di verifica. Successivamente il distributore procede a ricostruire i consumi effettuati, in base ai criteri stabiliti dall’Autorità. Il cliente può, entro 5 giorni dalla ricezione comunicazione contenente l’esito della verifica, concordare una data alternativa a quella proposta dal distributore, indicata nella stessa comunicazione, in modo da essere presente alla la sostituzione, purché entro 15 giorni dalla data proposta. A fine sostituzione il distributore deve consegnare al cliente un verbale che il cliente controfirma per presa visione dei consumi registrati dal contatore sostituito. Se per cause imputabili al distributore la sostituzione del contatore avviene oltre la tempistica indicata, il cliente domestico riceve automaticamente un indennizzo di 35 Euro per sostituzioni avvenute entro il doppio del tempo stabilito, di 70 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 105 Euro oltre il triplo del tempo stabilito. Per i clienti non domestici l’indennizzo automatico per l’esecuzione oltre il tempo stabilito è di 70 Euro per esiti comunicati entro il doppio del tempo stabilito, di 140 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 210 Euro oltre il triplo del tempo stabilito.

Se da un controllo svolto dal distributore, oppure in seguito a richiesta di verifica del contatore da parte del cliente, vengano accertati errori superiori ai limiti ammissibili dalla normativa vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

  • se è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.

Per il periodo di ricostruzione individuato con queste modalità, il distributore ricostruisce i consumi tenendo conto della percentuale di errore riscontrata. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto.

L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione e la documentazione giustificativa, le modalità di determinazione del momento del guasto, le stime dettagliate e la metodologia di stima utilizzata, devono essere comunicate al cliente non più tardi di due mesi dalla verifica (salvo documentabili ragioni tecniche).

Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione. Potrà, in particolare, fornire la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti. Nel corso della risoluzione di una controversia sulla ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

In caso di guasto improvviso del contatore, il cliente può attivare il servizio di pronto intervento contattando l’apposito numero espressamente indicato in ogni bolletta. Il distributore deve ripristinare la fornitura interrotta entro 3 ore per le richieste pervenute tra le 8 e le 18.00 di un giorno lavorativo, ed entro 4 ore per quelle pervenute tra le 18.00 e le 8.00 di un giorno lavorativo o in una giornata non lavorativa.

Se il cliente richiede di fissare un appuntamento per l’intervento, si applica la fascia di puntualità di 2 ore.

Se per responsabilità del distributore il ripristino della fornitura avviene oltre il tempo previsto, il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per il ripristino realizzato entro il doppio del tempo stabilito, di 70 Euro entro il triplo del tempo stabilito, di 105 Euro oltre il triplo del tempo stabilito. Per i clienti non domestici in bassa tensione l’indennizzo automatico per l’esecuzione oltre il tempo stabilito è di 70 Euro per esiti comunicati entro il doppio del tempo stabilito, di 140 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 210 Euro oltre il triplo del tempo stabilito.

Lo spostamento del contatore

La richiesta per lo spostamento del contatore può essere inviata con diverse modalità, in funzione del fornitore o del distributore locale a cui deve essere mandata.
Una volta ricevuta da parte del cliente la richiesta di spostamento del contatore, il venditore la trasmette entro 2 giorni lavorativi al distributore.
Il distributore trasmette al venditore il preventivo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per connessioni ordinarie, entro 10 giorni lavorativi per quelle temporanee. Il venditore deve a sua volta trasmettere il preventivo al cliente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore. Qualora il cliente decida di accettare il preventivo, lo comunica al distributore nelle modalità indicate dallo stesso (ad es. paga il contributo indicato nel preventivo stesso, oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione).
Una volta ricevuta l’accettazione, il distributore:
se sono sufficienti lavori semplici, deve spostare il contatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo se la connessione è ordinaria;
sempre se sono sufficienti lavori semplici, per le connessioni temporanee se la potenza disponibile prima e dopo l’attivazione è di oltre 40 KW e/o la distanza massima dagli impianti di rete permanenti esistenti è superiore a 20 metri, il tempo previsto è di 10 giorni lavorativi, mentre se la potenza disponibile è entro i 40 KW e la distanza massima dagli impianti di rete permanenti esistenti di 20 metri, il tempo è ridotto a 5 giorni lavorativi;;
se sono necessari lavori complessi, deve spostare il contatore entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo.
Sia che il preventivo venga inviato al cliente oltre il tempo previsto, sia che lo spostamento del contatore venga effettuato oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per preventivi inviati/lavori realizzati entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro per preventivi inviati/lavori realizzati entro il triplo del tempo previsto e di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto.
Per i clienti non domestici in bassa tensione gli indennizzi automatici per l’esecuzione delle suddette prestazioni oltre il tempo stabilito è di 70 Euro per esecuzioni entro il doppio del tempo stabilito, di 140 Euro entro il triplo del tempo stabilito e di 210 Euro oltre il triplo del tempo stabilito.
Se il contatore va spostato entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione, il cliente deve pagare a favore del distributore una quota fissa di 202,21 Euro. Negli altri casi è previsto, a carico del richiedente, l’addebito della spesa relativa all’intervento (cioè in base alle voci di costo effettive). Il cliente riceverà un preventivo da parte del venditore contenente le informazioni, fornite dal distributore, riguardanti i lavori da eseguire, il dettaglio dei costi, i tempi previsti
Il distributore può sostituire il contatore, per eseguirne la verifica, a seguito di chiamate per guasti elettrici o se il contatore è vetusto secondo le norme tecniche vigenti.
I distributori di energia elettrica che hanno ottenuto l’approvazione dall’Autorità stanno inoltre seguendo piani di sostituzione programmata dei misuratori di prima generazione con i nuovi misuratori elettronici di seconda generazione (2G). In particolare, i nuovi misuratori 2G aumentano l’efficienza delle attività di misura migliorando la precisione delle fatture, e permetteranno al cliente di visualizzare e utilizzare le misure in tempo reale.
Nei casi di sostituzione programmata dei misuratori di prima generazione con i nuovi misuratori elettronici di seconda generazione (2G) il distributore che ha ottenuto l’approvazione:
comunica, tramite specifiche affissioni, la data e l’orario prevista dell’intervento;
in caso di indisponibilità del cliente rilascia uno specifico avviso di mancata sostituzione con l’invito a fissare un appuntamento per l’intervento;
garantisce la rilevazione della lettura di sostituzione registrandola, tra le altre, nel verbale di rimozione (o anche “Rapporto di sostituzione”) messo a disposizione al cliente.
Il cliente potrà richiedere entro 15 giorni dalla data della sostituzione, alternativamente, la verifica:
tramite il proprio venditore, del corretto funzionamento del misuratore sostituito;
direttamente al distributore, delle letture di rimozione del misuratore sostituito.
Le verifiche saranno gratuite (a) nel caso in cui il contatore risultasse malfunzionante ovvero (b) nel caso in cui le letture di rimozione risultassero non coerenti; in caso contrario i costi della verifica, individuati dall’ARERA, saranno a carico del cliente.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel
Delibera 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel