GAS, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI IN BOLLETTA?

Le voci presenti nella bolletta sono molto importanti per capire le componenti di spesa che il cliente sostiene periodicamente per il gas.

È bene ricordare che alcune delle componenti del prezzo del gas naturale dipendono dal fornitore, mentre altre rimangono invariate. 
Le componenti della bolletta del gas sono le seguenti:

  • Spesa per la materia gas naturale

La spesa per la materia gas naturale comprende le componenti per l’approvvigionamento del gas, la copertura dei rischi commerciali e per i costi di commercializzazione. È costituita da una quota fissa (€/anno), legata ai servizi connessi alla fornitura del gas, pertanto è indipendente dal consumo (si paga anche in assenza di esso), e una quota energia (€/Smc), che è il prezzo da pagare a seconda del consumo e quindi varia in base al costo del gas secondo il proprio contratto (è questa la parte che determina la differenziazione delle tariffe nel mercato libero).

GAS, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI IN BOLLETTA?

La quota energia è a sua volta composta da:

  • Costo materia prima gas;
  • Componente della copertura rischi commerciali;
  • Componente di commercializzazione al dettaglio;
  • Componenti degli oneri di gradualità;
  • Componenti degli oneri di rinegoziazione contratti.
  • Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è l’importo che corrisponde ai costi sostenuti dal distributore per il trasporto del gas (a livello nazionale e locale) fino al contatore, e per la lettura dei consumi. Le tariffe sono stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), quindi il prezzo non varia tra i diversi fornitori, ma in base all’area del Paese e alla tipologia di utente. La spesa complessiva è il risultato di 2 componenti:

  • Quota fissa (€/anno), indipendente dal proprio consumo;
  • Quota energia (€/Smc), applicata in base al gas consumato.
  • Spesa per oneri di sistema

La spesa per oneri di sistema copre i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas ed il prezzo è stabilito dall’ARERA trimestralmente, quindi non varia in base al fornitore scelto. Il prezzo complessivo comprende le componenti: risparmio energetico, compensazione dei costi di commercializzazione, recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza, bonus gas (pagata solo dai condomini con uso domestico). In particolare abbiamo:

  • Quota fissa (€/anno), indipendente dal proprio consumo;
  • Quota energia (€/Smc), applicata in base al gas consumato.
  • Ricalcoli

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dal distributore, di una modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo).

Il ricalcolo può dare luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente, ma non annulla ne sostituisce le bollette precedentemente emesse per i periodi oggetto della rettifica, salvo diversa indicazione del fornitore.

  • Altre partite

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento.

  • Bonus sociale

Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti domestici a cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

  • Imposte e IVA

Questa voce comprende gli importi che rimangono invariati per ogni fornitore e sono stabiliti da leggi statali, sono relativi all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta; attualmente per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

Utilizzare il RID come metodo di pagamento o ricevere il documento in formato elettronico può rappresentare talvolta un risparmio in bolletta rispetto al pagamento col bollettino postale o all’invio in formato cartaceo, a cui solitamente viene addebitato un costo aggiuntivo.

LA DIFFERENZE TRA CONSUMI STIMATI E RILEVATI

Generalmente, nell’ultima parte della fattura si possono trovare i dati relativi ai consumi e alle letture, dove viene anche specificato se l’operazione di controllo del contatore sia stata effettuata autonomamente (autolettura), oppure da un tecnico abilitato al servizio. Qualora il consumo fosse il risultato di una stima, quindi di una previsione dell’operatore in base ai consumi storici registrati nei mesi passati, i pagamenti successivi potrebbero prevedere dei conguagli, per integrare in più o in meno l’importo saldato, in caso di consumi effettivi diversi rispetto ai consumi stimati.

Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma in bolletta i consumi sono fatturati usando lo Standard metro cubo (Smc), un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, la pressione atmosferica standard). Gli Smc si ottengono moltiplicando i metri cubi per un coefficiente correttivo (C), definito per ogni località secondo precisi criteri, e serve per riportare i volumi alle condizioni standard, in modo che tutti gli utenti paghino l’effettiva quantità di gas consumata indipendentemente dal luogo di fornitura.

Il distributore è il soggetto che installa il contatore, ne effettua la manutenzione e svolge l’attività di letture; egli deve completare un tentativo di lettura: almeno una volta all’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; almeno 2 volte l’anno per i clienti con consumi tra i 500 e i 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l’anno per i clienti con consumi tra i 1.500 e i 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori 5.000 Smc/anno. Si parla di tentativo e non di lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre il cliente è presente e può far accedere il letturista inviato dal distributore. Se il cliente è assente, viene lasciato un avviso in cui si informa del passaggio senza successo e si invita il cliente a contattare il proprio venditore di gas per comunicare l’autolettura.

I METODI DI PAGAMENTO

La bolletta gas può essere pagata con diverse modalità: sarà opportuno verificare quelli previsti dal proprio operatore, in quanto ogni compagnia prevede dei sistemi precisi per il versamento delle tariffe.

Il modo più comune per pagare la bolletta del gas è tramite bonifico bancario, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale, un sistema chiamato anche RID (Rapporto Interbancario Diretto), che prevede l’autorizzazione preventiva del titolare del conto. Il bonifico bancario è il metodo di pagamento più sicuro per evitare di incorrere nel rischio di risultate moroso nel pagamento della bolletta. 

Un’altra modalità accettata è la carta di pagamento con IBAN (ad es., la PostePay) e altre carte prepagate con chip, che consentono la domiciliazione delle utenze domestiche. Questo servizio è disponibile anche con alcune tipologie di carte di credito, mentre solitamente non è utilizzabile con le carte di debito. 

Altrimenti è possibile saldare le bollette attraverso il pagamento del classico bollettino, negli uffici postali, nei negozi convenzionati Sisal e Lottomatica o tramite home banking.

LA RATEIZZAZIONE DELLA BOLLETTA

La rateizzazione è un sistema attraverso il quale le bollette con importi più elevati possono essere pagate a rate, nei mesi successivi. La possibilità di ricorrere a questo meccanismo è prevista per legge per tutti i clienti serviti dai contratti sottoscritti nel servizio di maggior tutela. 

Per i clienti che hanno invece scelto il mercato libero, la possibilità di richiedere la rateizzazione dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto, così come le modalità di rateizzazione. Molti fornitori consentono di pagare a rate, ma non sono tenuti a farlo se non è esplicitamente indicato nel contratto.

Un cliente con un contratto in regime di maggior tutela per la fornitura di gas naturale può chiedere la rateizzazione quando:

  1. Se la periodicità delle bollette non è mensile, la bolletta contenente un ricalcolo per consumi effettivi è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta che conteneva un ricalcolo;
  2. Se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
  3. Se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un importo ricalcolato per consumi effettivi, a causa di una o più mancate letture.

Il cliente deve richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione. La rateizzazione non è in ogni caso possibile per importi inferiori a 50 euro e sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

LA RICHIESTA DI RETTIFICA DELLA FATTURAZIONE

Se un cliente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura, può inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito.

Il venditore a sua volta deve inviare una risposta motivata che riporti l’esito delle azioni e degli accertamenti effettuati (il cosiddetto “obbligo di risposta motivata”) e, in caso di errore, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare la somma precedentemente addebitata.

La risposta del venditore deve essere motivata e deve contenere: 

  • il riferimento al reclamo scritto; 
  • la verifica degli elementi contrattuali dai quali derivano le condizioni economiche di fornitura e dei consumi attribuiti sulla base sia dei dati rilevati dal contatore sia dei consumi precedenti del cliente; 
  • il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, nel caso in cui si comunichi che essa viene effettuata. 

Il venditore deve rispondere alla richiesta di rettifica di fatturazione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta. Il termine comprende i tempi per l’eventuale acquisizione di dati tecnici da parte dell’impresa di vendita. La mancata risposta a una richiesta di rettifica non comporta indennizzi al cliente. In caso di violazione grave di questo standard, però, l’Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.

Se il venditore riconosce l’errore di fatturazione, il cliente ha diritto all’accredito della somma che gli era stata addebitata per errore, anche se di misura diversa da quella richiesta. Nel caso di una fattura già pagata o rateizzabile, il venditore deve provvedere all’accredito dopo al massimo 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione. Questo termine include i tempi per l’eventuale acquisizione, da parte del venditore, di dati tecnici che solo il distributore possiede. L’accredito della somma non dovuta può essere effettuato dal venditore anche in bolletta.

Se l’accredito di una fattura già pagata o rateizzabile avviene dopo 90 giorni solari dall’arrivo della richiesta, il venditore deve liquidare al cliente nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di 20 euro se la risposta arriva entro 180 giorni, di 40 euro se arriva tra 180 e 270 giorni, di 60 euro se arriva dopo più di 270 giorni.

LA DOPPIA FATTURAZIONE

La doppia fatturazione si verifica quando un cliente che ha cambiato venditore riceve per lo stesso periodo di consumo una bolletta oltre che dal nuovo fornitore anche dal vecchio.

Come anticipato a tutelare i consumatori in materia di doppia fatturazione è intervenuta la stessa Autorità dell’energia con il Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).

In particolare l’art. 14 del TIQV dispone che: «Il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto/punti di prelievo/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito in un suo contratti di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la richiesta come richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione e ad effettuare la rettifica in conformità allo standard specifico di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, con le modalità di accredito previste dall’Articolo 6.»

Lo stesso testo indica il tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione che è di 20 giorni solari.

Per poter richiedere il rimborso è necessario, dunque, spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno al vecchio fornitore. All’interno della lettera dovranno essere specificati i dati personali, l’indirizzo dell’utenza (codice POD o PDR) dei contatori luce e gas e specificare che la fornitura è stata sospesa per passaggio di venditore. È importante inviare anche la documentazione che attesta il passaggio al nuovo fornitore e inviare gli estremi della bolletta contestata con il relativo periodo. Se il venditore ha effettivamente fatturato consumi relativi a un periodo in cui il cliente non era più suo cliente, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed eventualmente ad accreditargli le somme non dovute già pagate, entro 20 giorni solari dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

Se il venditore effettua la rettifica dopo più di 20 giorni solari, deve accreditare sulla bolletta di chiusura del contratto un indennizzo automatico di 20 euro, se la rettifica arriva al cliente entro 40 giorni. Se la rettifica arriva tra 40 e 60 giorni di 40 euro. Se arriva oltre i 60 giorni, il rimborso deve essere pari a 60 euro. Il cliente ha diritto a ricevere l’indennizzo entro 8 mesi dalla data in cui il venditore ha ricevuto la sua richiesta.

Inoltre, se l’importo da accreditare al cliente è superiore all’importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, nello stesso termine, il credito deve essere versato al cliente con rimessa diretta.

Qualora il vecchio fornitore respinga l’istanza di rettifica è possibile rivolgersi allo Sportello del Consumatore e presentare un reclamo ufficiale. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dei clienti da parte dell’Autorità dell’energia allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e consumatori. Lo sportello non ha uffici fisici ma può essere contattato ai seguenti riferimenti:

www.sportelloperilconsumatore.it 

presso Acquirente Unico S.p.A. via Guidobaldo del Monte, 45 – 00197 Roma 

info.sportello@acquirenteunico.it  – sportello.energia@pec.acquirenteunico.it 

Numero verde 800.166.654

LA MOROSITA’

Se l’utente non paga la bolletta entro la data di scadenza indicata nella prima pagina della fattura, il fornitore invia una comunicazione per sollecitare il pagamento stesso. L’invio non è immediato: si ha infatti un margine di un paio di giorni per saldare il pagamento, prima che il fornitore proceda all’invio del sollecito. Se, nonostante il sollecito, la bolletta non viene saldata, il fornitore invia una raccomandata che specifica il termine ultimo di pagamento prima della sospensione della fornitura.

Il fornitore non può sospendere la fornitura senza preavviso al cliente finale.

Pagare una bolletta in ritardo può comportare dei costi a carico del cliente, tra cui anche le spese postali per il sollecito di pagamento, che variano a seconda se ci si trova nel mercato tutelato oppure in quello libero.

  • Mercato tutelato: il fornitore può chiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. 
  • Mercato libero: il fornitore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.

In caso di sospensione della fornitura si paga un contributo, sia per l’interruzione che per la riattivazione. Tale costo differisce, anche in questo caso, tra mercato tutelato e mercato libero.

La riattivazione della fornitura deve essere richiesta al fornitore, con la documentazione che attesti il pagamento effettuato e nelle modalità previste dallo stesso.

Il fornitore avvisa immediatamente (o il giorno dopo) il distributore, il quale deve procedere alla riattivazione entro due giorni feriali dalla data della richiesta da parte del venditore.

Se il distributore impiega più tempo del previsto per eseguire la riattivazione del gas, il cliente domestico ha diritto a ricevere un indennizzo. Il rimborso dipende dal ritardo: è pari a 35 Euro se la riattivazione avviene entro il doppio del tempo previsto, 70 Euro entro il triplo dei giorni e 105 Euro se avviene oltre il triplo del tempo.

La fornitura non può essere sospesa se: 

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • il pagamento è già stato eseguito e comunicato;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • quando la bolletta non pagata è ormai caduta in prescrizione;
  • il cliente ha presentato un reclamo scritto in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente, o nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al fornitore; quest’ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla sospensione della fornitura;
  • se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette;
  • se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura gas.

La fornitura non può, in nessun caso, essere sospesa ai clienti definiti non disalimentabili, ovvero strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.