GAS, QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO?

Qualunque venditore contatti un cliente per proporre un nuovo contratto sul mercato libero deve sempre: 

  • farsi chiaramente identificare, specificando l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa; 
  • informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale; 
  • indicare la durata e la validità dell’offerta, le condizioni limitative della stessa e le modalità di adesione;
  • fornire i principali contenuti del contratto proposto, in particolare riguardo a il prezzo del servizio e alle sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze entro le quali dovrà essere pagato il servizio; le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento, i tempi del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso, le modalità di informazione circa l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze;
GAS, QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO?
  • fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori;
  • indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciali relativi alle prestazioni ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; 
  • consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa (una scheda tramite la quale è possibile calcolare la spesa che un cliente medio sosterrebbe in un anno dato il prezzo in vigore al momento dell’offerta rispetto a quello che lo stesso cliente sosterrebbe se aderisse al Servizio di tutela);
  • specificare i tempi tecnici necessari per l’effettiva sostituzione del precedente venditore, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente per ottenere l’allaccio e i relativi costi; 
  • informare i clienti aventi diritto al servizio di tutela che tra le proprie offerte è compresa anche la fornitura a condizioni regolate.

Al momento dell’accettazione al cliente viene consegnata la proposta di contratto, un documento contenente tutti gli elementi di un contratto (prezzo e condizioni di fornitura) che il cliente deve firmare e consegnare al venditore. La proposta irrevocabile impegna il cliente che la sottoscrive ma diventa un nuovo contratto solo se il venditore stesso comunica al cliente la propria accettazione senza modifiche; il venditore ha al massimo 45 giorni di tempo per comunicare l’accettazione: dopo questo termine, la proposta è revocata automaticamente e il cliente non ha più alcun impegno nei confronti del venditore.

Al momento della conclusione del contratto, o comunque entro 10 giorni, se essa è avvenuta via telefono o e-mail, il venditore deve consegnare al cliente: 

  • una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico); 
  • una Nota informativa predisposta dall’Autorità che riassuma gli obblighi d’informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto; 
  • una Scheda di confrontabilità della spesa per il confronto dei prezzi predisposta secondo lo schema definito dall’Autorità.

Le clausole essenziali che l’Autorità ha reso obbligatorie per qualsiasi contratto sono relative a: 

  • l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, oltre che l’indirizzo della fornitura; 
  • l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore; 
  • la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo; 
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente; 
  • le garanzie richieste al cliente, per esempio il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette; 
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore; 
  • le modalità di fatturazione e quelle di pagamento del servizio, specificando:
    • il criterio adottato per la stima dei consumi se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima; 
    • le modalità e i termini per il pagamento delle bollette; 
  • le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo; 
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; 
  • le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente. 

Nei contratti predisposti dalle imprese sul mercato libero, può essere prevista la possibilità di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi, su iniziativa del venditore. In questi casi il cliente deve riceverne comunicazione mediante un preavviso scritto che deve essere inviato con un anticipo di almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data di applicazione. 
Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve: 

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate; 
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica; 
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata; 
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto. 

La comunicazione non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall’applicazione delle clausole contrattuali d’indicizzazione o d’adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta il termine di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.

Il cliente può non aderire alle modifiche proposte e, pertanto, disdire il contratto senza dover pagare nulla. Proprio per questo il Codice di condotta commerciale contempla un termine di preavviso in modo da garantire al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto sul mercato libero o, se lo desidera, per ottenere un contratto di fornitura alle condizioni definite dall’Autorità. 

IL DEPOSITO CAUZIONALE

Al momento della conclusione del contratto il venditore può richiedere al cliente di versare un deposito cauzionale o una garanzia equivalente. La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.

Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale di: 

  • 25 euro per consumi fino a 500 Smc/anno;
  • 77 euro per consumi da 500 a 5.000 Smc/anno; 
  • una somma pari a una mensilità di consumo medio annuo per i consumi di oltre 5.000 standard metri cubi/anno. 

I clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno che domiciliano in banca o in posta il pagamento delle bollette oppure pagano con carta di credito, non devono versare il deposito. Il venditore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia. La possibilità di pagamento attraverso domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria. 

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il cliente che cambia idea dopo aver consegnato una proposta irrevocabile o aver concluso il contratto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore (per esempio in casa propria o in un centro commerciale) o al telefono o via Internet (forme di comunicazione a distanza) ha 14 giorni di tempo per comunicare in forma scritta al nuovo venditore la propria decisione di non volere più aderire al contratto (o di rinunciare alla proposta) e conseguentemente di voler restare con il proprio attuale venditore. I 14 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto. In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 14 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto o su supporto durevole. 

Non ha diritto al ripensamento il cliente che ha concluso il contratto negli uffici del venditore.

I CONTRATTI DUAL FUEL

Sono contratti che danno la possibilità di ottenere la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per loro valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Nel contratto devono essere inoltre specificati le conseguenze e i vincoli previsti in caso d’estinzione di uno solo dei due contratti.

IL DIRITTO DI RECESSO

Se il cliente trova un’offerta che ritiene più conveniente può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso) nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio. 

Sarà il nuovo venditore a dover comunicare il recesso al vecchio venditore non appena trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per esercitare il diritto di ripensamento.

Anche il venditore può esercitare il diritto di recesso, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi, che decorrono dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione di recesso.

LA VOLTURA

La voltura è la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell’erogazione di gas.

Bisogna presentare richiesta, secondo le modalità previste, al venditore che informa il distributore. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare. In caso di accettazione, il venditore è tenuto a comunicare al cliente richiedente l’accettazione della stessa entro 2 giorni lavorativi. Se tutto è regolare, per la registrazione della voltura occorrono almeno 2 giorni lavorativi; quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

L’esercente può richiedere al cliente di pagare i costi amministrativi e per la prestazione commerciale, come indicato nei singoli contratti, in base ai prezzari dei diversi distributori, pubblicati sui propri siti internet.

IL SUBENTRO

Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. La richiesta è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata, secondo le modalità previste, al venditore, che entro 2 giorni lavorativi la trasmette al distributore. Questi deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di subentro. 
Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene attivata oltre il tempo previsto, il cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 deve automaticamente ricevere un indennizzo base di 35 euro fino a un massimo di 105 euro.

La prestazione di attivazione ha un costo, addebitato dal distributore territorialmente competente, pari a 30 euro se il contatore è fino alla classe G6 e 45 euro per contatori superiori alla classe G&.