ELETTRICITÀ, COS’È L’ALLACCIAMENTO?

ALLACCIAMENTO DELLA FORNITURA

È l’operazione che consente di collegare l’impianto dell’utente alla rete locale di distribuzione. Può essere realizzato con una procedura semplificata o normale e richiedere lavori semplici o lavori complessi. Si parla di “energizzazione” o “attivazione” quando, invece, l’allacciamento è già completato e occorre solo far arrivare l’energia elettrica all’impianto del cliente, eventualmente posizionando per la prima volta il contatore o riposizionandolo ove in precedenza rimosso.

Sono considerati lavori semplici la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore, eseguite con un intervento limitato all’allacciamento stesso ed eventualmente al contatore.

Sono considerati, invece, lavori complessi la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.

ELETTRICITA', COS'E' L'ALLACCIAMENTO?

Se il cliente desidera effettuare l’allacciamento, ma non ha interesse a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia, deve rivolgersi al distributore territorialmente competente. Se invece la richiesta è finalizzata alla successiva attivazione della fornitura, il cliente deve rivolgersi ad una società di vendita per stipulare il contratto di fornitura e presentare la richiesta di allacciamento e attivazione. Entro 2 giorni lavorativi la società di vendita dovrà quindi inoltrare la richiesta al distributore competente sul territorio.

L’allacciamento viene realizzato dall’impresa di distribuzione territorialmente competente. Una volta ricevuta la richiesta, il distributore realizza l’allacciamento dopo l’avvenuta esecuzione di eventuali adempimenti a carico del cliente finale e l’ottenimento di eventuali atti autorizzativi (che devono essere comunque indicati nel preventivo presentato).

La richiesta di allacciamento può essere presentata utilizzando i canali e con le modalità resi disponibili dal venditore scelto o, nei casi previsti, dal distributore, tra cui, ad esempio:

  • agli sportelli fisici, ove presenti sul territorio;
  • mediante richiesta telefonica al Servizio Clienti;
  • inviando richiesta scritta a mezzo sito web, posta, fax o e-mail.

I dati che il cliente deve indicare nella richiesta sono:

  • il fabbisogno di potenza;
  • la tensione di alimentazione (di solito, per le abitazioni, bassa tensione 230 Volt);
  • l’indirizzo della fornitura.

Nel caso di richieste riguardanti una pluralità di punti di prelievo, è necessario inoltre fornire:

    • documentazione progettuale dell’insediamento;
    • numero dei punti di prelievo da allacciare;
    • la tensione di alimentazione;

  • il fabbisogno complessivo di potenza.

 

Se la richiesta di allacciamento viene presentata al proprio venditore e lo stesso è in grado di poter comunicare i costi di esecuzione delle prestazioni contestualmente alla richiesta, previa accettazione del cliente, il venditore lo informa delle tempistiche utili al ricevimento del preventivo e trasmette la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi. Il distributore deve mettere il preventivo a disposizione del venditore entro 15 giorni lavorativi e il venditore deve inviarlo al cliente entro 2 giorni lavorativi.

L’accettazione del preventivo deve avvenire con le modalità indicate nel preventivo stesso (come ad esempio, tramite il pagamento del contributo previsto, o tramite restituzione di copia del preventivo firmata per accettazione o tramite comunicazione indirizzata al recapito indicato).

A questo punto, se si tratta di lavori semplici, il distributore deve realizzare l’allacciamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo. In caso di lavori complessi, deve realizzare l’allacciamento entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione.

Quando l’allacciamento viene richiesto direttamente al distributore (ossia quando non è stato stipulato il contratto di fornitura), le tempistiche a carico del distributore sono le medesime.

I tempi previsti per la realizzazione dell’allacciamento e per l’attivazione della fornitura nel caso in cui il cliente debba eseguire dei lavori o ottenere delle autorizzazioni poste a suo carico (ad esempio, quando sono necessarie autorizzazioni condominiali), decorrono dal momento in cui il cliente completa tali attività, purché siano state tutte indicate nel preventivo.

Il conteggio delle tempistiche, inoltre, viene sospeso per il tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni per poter eseguire il lavoro purché il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo.

Se per cause imputabili al distributore il preventivo viene messo a disposizione al cliente o al venditore oltre il tempo previsto (15 giorni lavorativi) o se il lavoro viene eseguito oltre i termini (10 giorni lavorativi per i lavori semplici e 50 giorni lavorativi per i lavori complessi), il cliente domestico alimentato in bassa tensione riceve automaticamente un indennizzo di 35 Euro per preventivi trasmessi entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 Euro se viene superato il triplo del tempo previsto.

Per il cliente non domestico, gli indennizzi spettanti sono di 70, 140 e 210 Euro, a seconda del ritardo nell’esecuzione.

Il preventivo che il cliente riceve deve contenere:

  • il codice di rintracciabilità per l’identificazione della richiesta;
  • la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del cliente;
  • la data di messa a disposizione del preventivo al venditore o al cliente;
  • la tipologia di utenza;
  • l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta e l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico, se dovuto al cliente, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti;
  • l’indicazione del costo da pagare, in base alle normative vigenti, per l’esecuzione del lavoro richiesto e, se contestualmente richiesta, per l’attivazione della fornitura, che deve però essere valorizzata separatamente;
  • l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati dal cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve ottenere, con adeguata documentazione tecnica;
  • l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta, precisando in tal caso che la richiesta di attivazione deve essere inoltrata tramite un venditore;
  • la stima dei tempi previsti per l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del lavoro richiesto;
  • l’indicazione delle modalità per comunicare l’accettazione del preventivo;
  • la durata di validità del preventivo;
  • il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore nel caso di lavori complessi;
  • l’eventuale richiesta di locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione di eventuali cabine di trasformazione, laddove consentito dalla normativa.

L’esercente non potrà successivamente richiedere al cliente alcun costo per l’esecuzione dei lavori che non sia stato indicato nel preventivo stesso.

Il preventivo per lavori sulla rete di bassa tensione non può valere meno di 3 mesi. Dopo la scadenza, per ottenere l’allacciamento si deve ripresentare la richiesta, mentre l’accettazione ne prolunga la validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta.

Nel caso di lavori semplici, se per cause imputabili al distributore l’allacciamento viene eseguito oltre i 15 giorni lavorativi, il cliente riceve automaticamente un indennizzo di 35 Euro per lavori eseguiti entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 Euro se viene superato il triplo del tempo previsto.

Nel caso di lavori complessi non sono contemplati indennizzi.

Per gli allacciamenti standard senza limiti di durata (permanenti), è dovuto un contributo forfetario, composto da:

  • quota distanza; la distanza è calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare e la più vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno 5 anni (cabina di riferimento). Per l’allacciamento di abitazioni di residenza anagrafica del cliente con potenza disponibile fino a 3,3 kW, si applica, per qualunque distanza, una quota fissa; in caso di aumenti successivi della potenza disponibile il distributore chiederà l’eventuale costo aggiuntivo anche per la quota distanza effettiva, se superiore ai 200 metri;
  • quota potenza; si calcola in base alla potenza disponibile indicata dal cliente nella richiesta di allacciamento. Per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, la potenza disponibile è il 10% in più di quella richiesta;
  • contributo fisso; deve sempre essere versato dal cliente a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal distributore per realizzare l’allacciamento

Contributi dovuti per allacciamenti permanenti standard – Anno 2020

  1. a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza) 

– quota fissa Euro 187,26

– quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri Euro 93,87

– quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri Euro 187,26

– quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento Euro 374,52

  1. b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) Euro/kW 70,41
  2. c) Contributo in quota fissa a copertura di oneri amministrativi Euro 25,81

Regole particolari sono previste per gli allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari. In questi casi, si considera, oltre ad una potenza disponibile di 3,3 kW per ogni unità immobiliare, un ulteriore punto di prelievo per i servizi generali di ciascun edificio, con la potenza richiesta.

 

In alcuni casi particolari il costo dell’allacciamento permanente si calcola in base alle spese di realizzazione effettivamente sostenute dal distributore.

I casi particolari sono: installazioni non sempre abitate o vigilate fuori dai centri abitati; installazioni mobili e precarie (roulotte e simili) situate fuori dai centri abitati o non provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico; costruzioni singole non abitate di continuo o comunque non coincidenti con la residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate a oltre 2.000 metri dalla cabina di riferimento; costruzioni non raggiungibili con strada percorribile da automezzi, oppure separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.

In questi casi, quando si richiede il preventivo bisogna versare un anticipo di 100 Euro a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo effettuate dal distributore. Se il cliente accetta il preventivo, l’anticipo versato verrà detratto dall’importo totale dovuto per l’allacciamento.

 

Vi sono, poi, gli allacciamenti temporanei con durata prevista inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno. Solo per gli allacciamenti dei cantieri la durata massima è di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 3, in conformità alla concessione edilizia. Se il rinnovo viene richiesto entro la scadenza non sono previsti oneri aggiuntivi rispetto al contributo iniziale.

Per gli allacciamenti temporanei il costo varia:

  • se l’allacciamento è eseguito per un utilizzo prolungato nel tempo, a beneficio dei diversi soggetti che, in tempi diversi, presentano richiesta di connessione (ad es. aree per spettacoli viaggianti, per manifestazioni, etc.), si applica il contributo forfetario previsto per un allacciamento permanente standard per la prima realizzazione dell’impianto; per le richieste di connessione successive si applica la quota fissa di 25,10 Euro (ridotta del 50% se è vi è predisposizione per la telegestione) e un contributo in quota fissa a copertura di costi amministrativi di 25,81 Euro;
  • per gli allacciamenti temporanei in bassa tensione fino a 40 kW, per cui è necessario realizzare impianti di rete nuovi, ma non si deve costruire una cabina di trasformazione MT/BT, e se la distanza non è superiore a 20 metri dall’impianto già esistente, si applica un contributo a forfait variabile a seconda del numero di richieste e della presenza o meno di un attraversamento stradale;
  • negli altri casi, il contributo è determinato sulla base della spesa relativa (ossia la spesa sostenuta dal distributore); in tal caso il distributore deve formulare un preventivo dettagliato che indichi le diverse voci di costo (materiali, manodopera, spese generali).

Attivazione della fornitura

Per attivazione della fornitura si intende l’operazione necessaria ad ottenere la fornitura di energia elettrica per far funzionare l’impianto elettrico del cliente finale. Si richiede al venditore e viene realizzata solo dopo l’allacciamento alla rete e la stipula di un contratto di fornitura

L’attivazione della fornitura va richiesta alla società con la quale si intende stipulare il contratto di vendita di elettricità, secondo le modalità previste; quest’ultima deve quindi trasmetterla al distributore locale entro 2 giorni lavorativi.

La richiesta di attivazione deve essere trasmessa dal venditore entro 2 giorni lavorativi al distributore, che deve procedere all’attivazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per contatori di tipo tradizionale la prestazione viene eseguita togliendo i sigilli al contatore stesso; per contatori di tipo elettronico, l’attivazione avviene generalmente in modo telematico con un comando inviato dalla centrale di telecontrollo (senza necessità di intervento in loco da parte del personale tecnico).

Se per responsabilità del distributore l’attivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo previsto, il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto, di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto. Per il cliente non domestico, gli indennizzi spettanti sono di 70, 140 e 210 Euro, a seconda del ritardo nell’esecuzione.

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’ARERA (maggior tutela) devono pagare al venditore:

  • un contributo fisso di 25,81 Euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
  • un contributo fisso di 23 Euro;
  • l’imposta di bollo sul nuovo contratto nei casi previsti dalla normativa fiscale.

L’esercente la maggior tutela inoltre richiede al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia equivalente; il deposito cauzionale non può essere addebitato al cliente che richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore:

  • un contributo fisso di 25,81 Euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
  • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti, e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo.

Disattivazione della fornitura

Con la disattivazione della fornitura si cessa, attraverso la chiusura del relativo contatore, l’alimentazione materiale della fornitura di energia elettrica (anche con l’apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

La disattivazione della fornitura va richiesta al proprio venditore, con le modalità da questa indicate. 

La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa dal venditore entro 2 giorni lavorativi al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Se la disattivazione della fornitura avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente domestico in bassa tensione (BT) deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto, di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto. Per il cliente non domestico, gli indennizzi spettanti sono di 70, 140 e 210 Euro, a seconda del ritardo nell’esecuzione. 

I clienti in maggior tutela pagano un contributo fisso di 23 Euro. Nel mercato libero il contributo dipende dalle singole condizioni contrattuali.

Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, bisogna che il distributore concordi con questo un appuntamento con il cliente.

Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione della prestazione.

Se l’appuntamento concordato o quello posticipato su richiesta del cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del cliente, il calcolo del tempo di esecuzione della prestazione, inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con il distributore.

Per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. Se per responsabilità del distributore l’orario dell’appuntamento non viene rispettato (ossia il distributore non si presenta o si presenta prima o dopo la fascia indicata), il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro, il cliente non domestico di 70 Euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel

Delibera 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel