ELETTRICITÀ, QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO?

ELEMENTI ED INFORMAZIONI ESSENZIALI

Prima di sottoscrivere un contratto di fornitura è opportuno accertarsi che siano presenti alcuni elementi fondamentali. Gli stessi elementi dovranno comporre le condizioni del contratto che si andrà a sottoscrivere e, nel dettaglio: l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, e l’indirizzo della fornitura;

  • l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
  • la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
ELETTRICITÀ, QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO?
  • le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  • le modalità di fatturazione e quelle di pagamento, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
  • i termini per il pagamento delle bollette e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura;
  • il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.

Deve, inoltre, essere consegnata al cliente la Scheda di confrontabilità della spesa unitamente ad una Nota informativa. 

Le indicazioni sopra riportate devono essere analogamente esposte qualora il fornitore proponga al cliente un’offerta e la sottoscrizione del contratto per mezzo del telefono.

 

  • La scheda di confrontabilità

L’Autorità, con la pubblicazione della Delibera n. 110/07 ha stabilito che all’interno di ogni contratto di fornitura debba essere obbligatoriamente presente la scheda di confrontabilità.

Tramite la scheda di confrontabilità è possibile valutare la convenienza o meno di un’offerta sul mercato libero rispetto alla tariffa tutelata. Al suo interno è indicato infatti, il confronto tra la spesa annua che sosterrebbe il cliente con l’offerta proposta dal fornitore rispetto a quella che avrebbe con le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’ARERA.

La scheda deve essere facilmente reperibile sul sito internet ufficiale del fornitore del mercato libero, e deve essere consegnata unitamente ai documenti contrattuali al cliente.

La scheda contiene diverse sezioni:

  • Stima della spesa annua escluse le imposte, il riquadro dove è evidenziato il confronto tra la spesa stimata dell’offerta e della tariffa tutelata, escluse le imposte;
  • Altri oneri/servizi accessori, eventualmente previsti dall’offerta scelta;
  • Modalità d’indicizzazione/variazione, dove è indicato se il prezzo è fisso o indicizzato, e le modalità di variazione;
  • Descrizione dello sconto e/o del bonus eventuali, con l’incidenza degli stessi sul prezzo totale al netto delle imposte;
  • Altri dettagli sull’offerta ad esempio premi e vantaggi connessi alla stessa;

Alla scheda di confrontabilità, come anticipato, è generalmente allegata una nota informativa sul trattamento dei dati personali e una scheda relativa ai dati del fornitore.

Per confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza è inoltre possibile consultare il Portale Offerte, il comparatore istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità.

LA PROPOSTA DI CONTRATTO E LA PROPOSTA IRREVOCABILE

La proposta di contratto è un documento contenente tutti gli elementi di un contratto (prezzo e condizioni di fornitura, così come sopra esposte) che il cliente deve firmare e consegnare al venditore per l’accettazione. La proposta irrevocabile impegna il cliente che la sottoscrive, ma diventa un contratto effettivo solo se il venditore stesso comunica al cliente la propria accettazione senza modifiche.

Se il cliente sottoscrive la proposta fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del venditore, per esempio a casa propria o in un centro commerciale oppure utilizzando mezzi di comunicazione a distanza (per esempio tramite Internet o telefono), ha 14 giorni di tempo per comunicare in forma scritta (generalmente tramite raccomandata A/R alla sede legale del fornitore o tramite PEC all’indirizzo PEC del fornitore) la revoca della proposta. Se la revoca non avviene l’utente resta impegnato nei confronti del venditore che può liberamente accettare o rifiutare la proposta.

Il venditore ha al massimo 45 giorni di tempo per comunicare l’accettazione: dopo questo termine, la proposta è revocata automaticamente e il cliente non ha più alcun impegno nei confronti del venditore.

In caso di contratto a distanza (stipulato per mezzo del telefono o tramite internet), i 14 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

Non ha diritto al diritto di ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore.

IL CONTRATTO DI FORNITURA A CONDIZIONI REGOLATE

I consumatori domestici che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero usufruiscono del servizio con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): il “servizio di maggior tutela”. Le condizioni contrattuali regolate possono essere richieste dai clienti che: non vogliono scegliere un venditore nel mercato libero; sono serviti da un venditore nel mercato libero ma vogliono tornare a usufruire del servizio di maggior tutela; hanno scelto un contratto nel mercato libero ma rimangono senza venditore, per esempio a causa del fallimento dell’impresa di vendita.
Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’ARERA riguardano:
le modalità di utilizzo delle letture del contatore;
il calcolo dei consumi;
la fatturazione dei consumi;
il pagamento delle bollette;
la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
la rateizzazione dei pagamenti;
il deposito cauzionale.
I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare al venditore:
un contributo fisso di 25,81 Euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
un contributo fisso di 23 Euro;
l’imposta di bollo sul nuovo contratto nei casi previsti dalla normativa fiscale.
L’esercente la maggior tutela inoltre richiede al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia equivalente; il deposito cauzionale non può essere addebitato al cliente che richieda la domiciliazione bancaria della bolletta, su conto corrente postale o su carta di credito.
I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore:
un contributo fisso di 25,81 euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

LE OFFERTE CONGIUNTE

Sono contratti che prevedono la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per queste offerte valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Il cliente deve essere informato degli eventuali vincoli previsti per l’erogazione congiunta delle due forniture.

LA POTENZA IMPEGNATA

E’ il livello di potenza, espresso in kilowatt (kW), reso disponibile dal proprio venditore, per il quale è stato pagato il contributo di allacciamento. E’ definita in base alle esigenze espresse dal cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, la potenza impegnata è di 3 kW.

Per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile, cioè la potenza massima che può essere effettivamente prelevata senza che lo “scatto” automatico del limitatore interrompa l’erogazione di energia, corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%.

Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta al proprio venditore, che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo.

Se la variazione riguarda una fornitura con potenza disponibile entro i 6 kW, il venditore informa direttamente il cliente, all’atto della richiesta, circa i costi e il tempo massimo di esecuzione della prestazione (cosiddetto preventivo rapido). Se il cliente conferma di voler procedere, il venditore trasmette la richiesta entro 2 giorni lavorativi al distributore, il quale esegue la prestazione entro il tempo massimo previsto.

Una volta eseguita la prestazione, al cliente sono forniti:

  • una descrizione delle attività eseguite;
  • il tempo massimo entro il quale si sarebbe dovuta eseguire la prestazione (solo se superiore a 5 giorni lavorativi);
  • il tempo effettivo impiegato per l’esecuzione della prestazione (solo se superiore a 5 giorni lavorativi);
  • l’eventuale diritto ad un indennizzo automatico.

Se non è possibile ricorrere al preventivo rapido, il venditore trasmette entro 2 giorni lavorativi la richiesta al distributore; entro i successivi 15 giorni lavorativi il distributore formula un preventivo al venditore, che lo trasmette al cliente entro 2 giorni lavorativi. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso.

Il venditore, quando fa da tramite tra il cliente e il distributore per la trasmissione di richieste, comunicazioni e documenti, deve provvedere entro un massimo di due giorni lavorativi.

Per le richieste di aumento della potenza, il distributore addebita al venditore:

  • un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 25,81 Euro; per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto;
  • un contributo per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta, che per le utenze in bassa tensione è pari a 70,41 Euro per ogni kW aggiuntivo. Per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo valore è ridotto a 55,66 Euro se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW, e non è dovuto se l’aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.

Per le richieste di diminuzione della potenza, il distributore addebita al venditore il solo contributo in quota fissa; anche in questo caso per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto. Se la diminuzione viene richiesta in seguito a un precedente aumento richiesto dallo stesso cliente, il distributore restituirà, tramite il venditore, la corrispondente quota potenza versata in occasione dell’aumento.

 

Per i clienti del mercato libero, il costo delle variazioni della potenza dipende da quanto previsto nei singoli contratti, fatto salvo che il distributore addebita comunque al venditore il contributo in quota fissa e quello per la potenza aggiuntiva richiesta, secondo le regole sopra indicate.

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare al proprio venditore, oltre ai contributi addebitati dal distributore secondo le regole sopra indicate, anche un contributo fisso di 23 Euro; la variazione della potenza comporta anche un adeguamento del deposito cauzionale ove applicato, in quanto quest’ultimo si determina in proporzione ai kW di potenza impegnata.

Per tutti i clienti, nelle bollette successive alla variazione, la quota potenza della tariffa per il trasporto e la gestione del contatore verrà applicata in base al nuovo livello di potenza.

Quando è necessario intervenire esclusivamente sul contatore, Il distributore deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto, tramite il venditore, la richiesta del cliente (le tempistiche sono le stesse della richiesta di attivazione della fornitura).

In caso sia necessario effettuare lavori semplici o complessi (ossia l’intervento non è limitato al contatore), il cliente riceverà tramite il proprio venditore un preventivo, che il distributore è tenuto a mettere a disposizione entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto, tramite il venditore stesso, la richiesta del cliente.

Il venditore, nel fare da tramite tra il cliente e il distributore per la trasmissione di richieste, comunicazioni e documenti, deve provvedere entro un massimo di due giorni lavorativi.

Nel preventivo, sono indicati i tempi di esecuzione della prestazione per il distributore:

  • 10 giorni lavorativi, se si tratta di un lavoro semplice;
  • 50 giorni lavorativi, se si tratta di un lavoro complesso.

Se l’aumento della potenza avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente domestico deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto. Per i clienti BT non domestici gli importi dell’indennizzo sono 70, 140 e 210 Euro.

Se i clienti già alimentati in bassa tensione vogliono passare alla media tensione devono pagare tre componenti forfetarie:

  • una quota potenza relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta di 56,04 Euro per ogni kW in più messo a disposizione;
  • una quota fissa di 442,05 Euro;
  • un contributo fisso per oneri amministrativi pari a 25,81 Euro.

 

https://www.arera.it/allegati/consumatori/17potenzacont.pdf

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 28 giugno 2018 366/2018/R/com

Delibera 21 maggio 2019 196/2019/R/com

Delibera 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel

LE MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO

Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 Euro. Il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore.

 

Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.

IL DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è la possibilità riconosciuta al cliente finale di cessare il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con il venditore entrante, l’utente conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il precedente fornitore. La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato. Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.

Il cliente finale che intende recedere perché vuole che cessi la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta (con le modalità sopra descritte) con un preavviso non superiore ad un mese. Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

Anche il venditore può esercitare il diritto di recesso ma deve comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi; tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Il recesso può essere esercitato soltanto in relazione ad un contratto concluso nel mercato libero.

IL SUBENTRO

Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente e con qualsiasi società di vendita in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

La richiesta di subentro va presentata alla società di vendita scelta, secondo le modalità previste dalla stessa. La società di vendita provvederà ad inviare la richiesta di attivazione al distributore territorialmente competente entro 2 giorni lavorativi. Il distributore, a sua volta, provvede all’esecuzione della prestazione di attivazione entro 5 giorni lavorativi.

Il subentro ha i medesimi costi della voltura, così come sopra esposti.

LA VOLTURA

La voltura è la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza che si verifichi l’interruzione dell’erogazione della fornitura.

Il venditore può rifiutarsi di procedere alla voltura dell’utenza se il cliente non dimostri anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare” (ad esempio, il contratto di locazione, l’atto di acquisto, etc.). 

Nel mercato libero il venditore può rifiutare le richieste di voltura anche per motivi diversi, purché il rifiuto sia comunicato al cliente richiedente entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

Il venditore che ha rifiutato la voltura può, assolti gli obblighi di verifica dei titoli di attestanti proprietà, possesso o detenzione, recedere dal contratto di fornitura già in essere al momento della presentazione della richiesta di voltura. In questo caso, se il nuovo cliente finale non stipula un contratto con un altro venditore, sulla fornitura viene attivato il servizio di maggior tutela (se cliente domestico o non domestico BT/piccola impresa) o di salvaguardia.

Il cliente che intende effettuare la voltura, ma che non conosce le informazioni relative al fornitore del cliente precedente, può rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di Energia inviando:

  • modulo di richiesta del nominativo del fornitore di energia elettrica per l’esecuzione di una voltura, disponibile sul portale dello Sportello;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con riferimento al possesso dei titoli relativi all’unità immobiliare per la quale si intende richiedere la fornitura.

Il modulo di richiesta, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la fotocopia di un documento d’identità devono essere inviati esclusivamente ai seguenti recapiti:

Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico S.p.A.

Via Guidobaldo del Monte, 45

00197 Roma

Numero Verde gratuito 800.185.024.

Lo Sportello fornisce le informazioni utili entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa e correttamente inviata.

  • I costi della voltura

I clienti che hanno un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) devono pagare al venditore:

  • un contributo fisso di 25,81 euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
  • un contributo fisso di 23 euro;
  • l’imposta di bollo sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla normativa fiscale.

L’esercente la maggior tutela inoltre richiede al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia equivalente; il deposito cauzionale non può essere addebitato al cliente che richieda la domiciliazione bancaria o su carta di credito della bolletta.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore:

  • un contributo fisso di 25,81 euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
  • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo.

Gli eventuali debiti contratti dal precedente cliente sono riferiti ad un contratto diverso cui il nuovo cliente è totalmente estraneo, pertanto il venditore non può richiedere al nuovo titolare della fornitura costi imputabili al precedente utente.