ACQUA, COSA SUCCEDE SE NON PAGO DOPO LA SCADENZA?

I solleciti e la costituzione in mora

Trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della bolletta non pagata il gestore invia un sollecito di pagamento bonario, Il sollecito deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore avvierà la procedura di costituzione in mora. A seguito della costituzione in mora il cliente deve pagare anche:

  • interessi di mora; 
  • spese di invio del sollecito e della comunicazione di costituzione in mora; 
  • spese dell’eventuale limitazione (in determinati casi), sospensione o disattivazione della fornitura ed eventuali spese di ripristino della stessa.
ACQUA, COSA SUCCEDE SE NON PAGO DOPO LA SCADENZA?

Il gestore, inoltre, non può avviare la procedura se non è stata data risposta a un reclamo scritto (salvo i casi di importo anomalo inferiore  o pari a 50 euro o di reclamo inviato oltre i 10 giorni dalla fattura che addebita l’importo anomalo).

Quanto tempo ho per pagare?

Il gestore indica nel sollecito il termine per pagare l’importo dovuto. Se il cliente non paga dopo tale termine, e il gestore avvia la procedura di costituzione in mora, valgono i seguenti termini:

  • La procedura di costituzione può essere attivata solo se sono trascorsi 25 giorni dalla scadenza della bolletta
  • Il termine ultimo di pagamento indicato nella procedura non può essere inferiore a 40 giorni dalla data dell’invio del sollecito bonario.

 

 

Se non pago Il gestore può limitare o sospendere la fornitura?

Si, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza. A tal fine il gestore deve preventivamente soddisfarsi sull’eventuale deposito cauzionale.

Per i clienti finali domestici residenti, inoltre devono essere presenti le seguenti condizioni:

  • l’importo delle fatture non pagate deve complessivamente essere superiore ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora);
  • deve essere attuato un preventivo intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il  quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
  • deve esservi l’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
  • il gestore NON può procedere alla disattivazione della fornitura (e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore), in costanza di mora delle utenze domestiche residenti (salvo i casi di manomissione del contatore o di morosità pregresse)

se l’importo dovuto supera di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata i costi della limitazione fornitura sono a carico del cliente e il termine per la sospensione è di 20 giorni dalla limitazione e non 25.

Posso pagare a rate?

Si è possibile: Il gestore è tenuto a garantire all’utente un piano di rateizzazione che abbia una durata minima di 12 mesi. Il cliente che voglia usufruirne deve pagare la prima rata del piano entro 5 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento degli importi insoluti e oggetto di mora. Se il cliente non paga una rata:

  • Possono essere applicati gli interessi sulla rata non pagata
  • Se previsto e concordato nel piano, il cliente perde il beneficio della rateizzazione dovendo pagare l’intero importo (al netto di precedenti rate pagate) entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Decorsi senza esito i 20 giorni, il venditore può, senza ulteriore preavviso procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura purché, sia previsto nel piano di rateizzazione.

Come devo comunicare l’avvenuto pagamento delle somme dovute?

 

Qualora sia notificata una costituzione in mora del gestore o nei casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in costanza di mora, la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del cliente moroso costituisce autocertificazione, e deve essere fatta nelle seguenti modalità: 

  • e-mail,  pec, 
  • fax
  • raccomandata 
  • ogni altro canale di accesso al pubblico (come, ad esempio, sportelli fisici presenti sul territorio) anche telefonico, cui segua l’invio della relativa documentazione attestante il pagamento.