ELETTRICITA’, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI RIPORTATI IN BOLLETTA?

Le voci presenti nella bolletta sono molto importanti per capire le componenti di spesa che il cliente sostiene periodicamente per l’elettricità.

È bene ricordare che alcune delle componenti del prezzo dell’energia elettrica dipendono dal fornitore, mentre altre rimangono invariate. 

Le componenti della bolletta dell’energia elettrica sono le seguenti.

  • Spesa per la materia energia

La spesa per la materia energia è costituita da una quota fissa (€/anno), indipendente dal consumo (si paga anche in assenza di esso), e una quota energia (€/kWh), che si paga in proporzione al consumo ed è l’unica parte variabile della tariffa energetica, ossia quella che determina la differenziazione delle tariffe elettriche nel mercato libero dell’energia. 

 ELETTRICITÀ, COME DEVO LEGGERE GLI IMPORTI RIPORTATI IN BOLLETTA?

La quota energia è a sua volta composta da:

  • prezzo dell’energia: costo di acquisto dell’energia elettrica;
  • perdite di rete: pesano circa il 10,4% sul prezzo dell’energia. Nel Servizio di Tutela sono incluse nel prezzo dell’energia, mentre nel mercato libero sono fatturate separatamente;
  • dispacciamento: costo del servizio che garantisce l’equilibrio tra energia immessa nelle reti elettriche ed energia prelevata dai clienti finali;
  • perequazione: componente che serve a garantire che gli importi pagati dal cliente per energia e dispacciamento siano i costi effettivi sostenuti dal fornitore;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore. 

 

  • Spesa per trasporto e gestione contatore

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è legata al trasporto dell’energia. Le tariffe sono stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), quindi il prezzo non varia tra i diversi fornitori. La spesa complessiva è il risultato di 3 componenti:

  1. Quota fissa (€/cliente/mese), indipendente dal proprio consumo;
  2. Quota potenza (€/KW/mese), applicata alla potenza impegnata;
  3. Quota energia (€/kWh), applicata all’energia consumata.

 

  • Spesa per oneri di sistema

La spesa per oneri di sistema, copre i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico ed il prezzo è stabilito dall’ARERA trimestralmente, quindi non varia in base al fornitore scelto. In particolare abbiamo:

  1. Quota fissa (€/cliente/mese), non è legata ai consumi e si applica solo alle abitazioni di non residenza;
  2. Quota energia (€/kWh), applicata in base all’energia consumata e, quindi, pagata da tutti indipendentemente dalla residenza.

Per l’energia elettrica esiste una differenza tra le tariffe per i residenti e le tariffe per i non residenti presso l’indirizzo di fornitura; ciò determina un incremento del 35% nella spesa annua per la fornitura di energia elettrica per le abitazioni di non residenza rispetto a quelle di residenza anagrafica.

 

  • Ricalcoli

Questa voce è presente esclusivamente nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo).

 

  • Altre partite

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento.

 

  • Imposte

Le imposte, che rimangono invariate per ogni fornitore e sono stabilite dalle leggi statali, sono costituite dalle accise, che si applicano all’energia consumata, e dall’IVA al 10%, applicata sull’importo totale in fattura (di conseguenza è influenzata anche dalla tariffa scelta).

Utilizzare il RID come metodo di pagamento o ricevere il documento in formato elettronico può rappresentare talvolta un risparmio in bolletta rispetto al pagamento col bollettino postale o all’invio in formato cartaceo.

Nel Mercato di Tutela il pagamento con addebito sul conto corrente prevede uno sconto di 6€/anno. Anche nel Mercato Libero alcuni fornitori addebitano un costo aggiuntivo (in media pari a 2€) per i clienti che preferiscono utilizzare il bollettino come metodo di pagamento e la fatturazione cartacea.

DIFFERENZE TRA CONSUMI STIMATI E RILEVATI

Generalmente, nell’ultima parte della fattura si possono trovare i dati relativi ai consumi e alle letture, dove viene anche specificato se l’operazione di controllo del contatore sia stata effettuata autonomamente (autolettura), oppure da un tecnico abilitato al servizio. Qualora il consumo fosse il risultato di una stima, quindi di una previsione dell’operatore in base ai consumi storici registrati nei mesi passati, i pagamenti successivi potrebbero prevedere dei conguagli, per integrare in più o in meno l’importo saldato, in caso di consumi effettivi diversi rispetto ai consumi stimati.

I consumi della luce sono espressi in kilowattora (kWh), quindi si riferiscono alla quantità media di energia elettrica utilizzata ogni ora. I consumi rilevati sono quelli realmente avvenuti, perciò la quantità effettiva di energia consumata, che può essere stabilita soltanto tramite la lettura del contatore. I consumi stimati invece sono delle previsioni realizzate dalla compagnia considerando il numero di persone del nucleo familiare, il tipo di utenza e la potenza nominale dell’impianto.

CANONE RAI IN BOLLETTA

Dal 2017 il pagamento del Canone RAI, il contributo per la televisione pubblica nazionale, viene versato obbligatoriamente dai cittadini all’interno della bolletta della luce. La tassa è dovuta da tutti i soggetti che posseggono un televisore, oppure un qualsiasi apparecchio di ricezione di trasmissioni radiotelevisive.

Il Canone RAI per l’anno 2020 ha un importo di 90 Euro, così come confermato anche all’interno della Legge di Bilancio. Il pagamento è suddiviso in 10 rate da 9 Euro ciascuna, dilazionate in 12 mesi, inserite nel documento di fatturazione secondo la modalità di 9 Euro ogni fattura, per le tariffazioni con cadenza mensile, oppure di 18 Euro per quelle con periodicità bimestrale.

Per alcuni cittadini è prevista l’esenzione dal Canone RAI, ad esempio per chi non possiede un televisore, per chi ha un’età anagrafica superiore a 75 anni e un reddito inferiore a 6.713,98 Euro l’anno, oppure per il personale diplomatico e i funzionari consolari.

I METODI DI PAGAMENTO

La bolletta elettrica può essere pagata con diverse modalità: sarà opportuno verificare quelli previsti dal proprio operatore, in quanto ogni compagnia prevede dei sistemi precisi per il versamento delle tariffe energetiche.

Il modo più comune per pagare la bolletta della luce è tramite bonifico bancario, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale, un sistema chiamato anche RID (Rapporto Interbancario Diretto), che prevede l’autorizzazione preventiva del titolare del conto. Il bonifico bancario è il metodo di pagamento più sicuro per evitare di incorrere nel rischio di risultate moroso nel pagamento della bolletta. 

Un’altra modalità accettata è la carta di pagamento con IBAN (ad es., la PostePay) e altre carte prepagate con chip, che consentono la domiciliazione delle utenze domestiche. Questo servizio è disponibile anche con alcune tipologie di carte di credito, mentre solitamente non è utilizzabile con le carte di debito. Altrimenti è possibile saldare le bollette attraverso il pagamento del classico bollettino, negli uffici postali, nei negozi convenzionati Sisal e Lottomatica o tramite home banking.

LA BOLLETTA PER LA SECONDA CASA

La tariffa prevede una distinzione fondamentale, fra le utenze relative alla prima casa e quelle per la seconda abitazione di proprietà. Le bollette della luce per la prima casa vengono identificate con il codice TDR, utilizzabile da tutti gli utenti che ricevono una fornitura con potenza nominale fino a 3 kW, con una progressiva riduzione dei costi energetici all’aumentare dei consumi.

Per la seconda casa, il codice della tariffa è il TDNR, lo stesso previsto per i consumi privati con potenza nominale superiore a 3 kW. Questa tariffa è caratterizzata da spese fisse più elevate, oltre ovviamente il consumo energetico utilizzato.

LA RATEIZZAZIONE DELLA BOLLETTA

La rateizzazione è un sistema attraverso il quale le bollette con importi più elevati possono essere pagate a rate, nei mesi successivi. La possibilità di ricorrere a questo meccanismo è prevista per legge per tutti i clienti serviti dai contratti sottoscritti nel servizio di maggior tutela. 

Per i clienti che hanno invece scelto il mercato libero, la possibilità di richiedere la rateizzazione dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto, così come le modalità di rateizzazione. Molti fornitori consentono di pagare a rate, ma non sono tenuti a farlo se non è esplicitamente indicato nel contratto.

Un cliente con un contratto in regime di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica può chiedere la rateizzazione in due casi:

  1. se una bolletta di conguaglio supera del 150% quello delle bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. Se le cinque bollette successive all’ultimo conguaglio hanno un importo medio di 20 Euro, può chiedere di pagare a rate il conguaglio solo se questo supera i 50 Euro.
  2. se il contatore ha subìto un guasto e il venditore chiede il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché malfunzionante.

Il venditore che fornisce elettricità in regime di maggior tutela, quando una bolletta presenta una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve indicare nella bolletta le modalità con cui il cliente può accedere al pagamento a rate.

Il cliente deve richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione. La rateizzazione non è in ogni caso possibile per importi inferiori a 25,82 Euro e sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

L’ARERA ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette anche dopo la scadenza di pagamento. Per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura cioè entro 30 giorni dalla sua emissione.

Anche per le forniture in regime di maggior tutela, è sempre possibile per il cliente e per venditore concordare condizioni di rateizzazione diversa. Se non concordano diversamente, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate pari ad almeno il numero di bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque in non meno di due rate.

DOPPIA FATTURAZIONE

La doppia fatturazione si verifica quando un cliente che ha cambiato venditore riceve per lo stesso periodo di consumo una bolletta oltre che dal nuovo fornitore anche dal vecchio.

Come anticipato a tutelare i consumatori in materia di doppia fatturazione è intervenuta la stessa Autorità dell’energia con il Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).

In particolare l’art. 14 del TIQV dispone che: «Il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto/punti di prelievo/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito in un suo contratti di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la richiesta come richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione e ad effettuare la rettifica in conformità allo standard specifico di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, con le modalità di accredito previste dall’Articolo 6.»

Lo stesso testo indica il tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione che è di 20 giorni solari.

Per poter richiedere il rimborso è necessario, dunque, spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno al vecchio fornitore. All’interno della lettera dovranno essere specificati i dati personali, l’indirizzo dell’utenza (codice POD o PDR) dei contatori luce e gas e specificare che la fornitura è stata sospesa per passaggio di venditore. È importante inviare anche la documentazione che attesta il passaggio al nuovo fornitore e inviare gli estremi della bolletta contestata con il relativo periodo. Se il venditore ha effettivamente fatturato consumi relativi a un periodo in cui il cliente non era più suo cliente, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed eventualmente ad accreditargli le somme non dovute già pagate, entro 20 giorni solari dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

Se il venditore effettua la rettifica dopo più di 20 giorni solari, deve accreditare sulla bolletta di chiusura del contratto un indennizzo automatico di 20 Euro, se la rettifica arriva al cliente entro 40 giorni. Se la rettifica arriva tra 40 e 60 giorni di 40 Euro. Se arriva oltre i 60 giorni, il rimborso deve essere pari a 60 Euro. Il cliente ha diritto a ricevere l’indennizzo entro 8 mesi dalla data in cui il venditore ha ricevuto la sua richiesta.

Inoltre, se l’importo da accreditare al cliente è superiore all’importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, nello stesso termine, il credito deve essere versato al cliente con rimessa diretta.

Qualora il vecchio fornitore respinga l’istanza di rettifica è possibile rivolgersi allo Sportello del Consumatore e presentare un reclamo ufficiale. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dei clienti da parte dell’Autorità dell’energia allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e consumatori. Lo sportello non ha uffici fisici ma può essere contattato ai seguenti riferimenti:

www.sportelloperilconsumatore.it 

presso Acquirente Unico S.p.A. via Guidobaldo del Monte, 45 – 00197 Roma 

info.sportello@acquirenteunico.it  – sportello.energia@pec.acquirenteunico.it 

Numero verde 800.166.654

MOROSITA’

Se l’utente non paga la bolletta entro la data di scadenza indicata nella prima pagina della fattura, il fornitore invia una comunicazione per sollecitare il pagamento stesso. L’invio non è immediato: si ha infatti un margine di un paio di giorni per saldare il pagamento, prima che il fornitore proceda all’invio del sollecito. S, nonostante il sollecito, la bolletta non viene saldata, il fornitore invia una raccomandata che specifica il termine ultimo di pagamento prima della sospensione della fornitura.

Tale termine deve essere:

  • superiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata;
  • superiore a 15 giorni dall’invio della raccomandata.

La raccomandata indica inoltre:

  • le modalità e i contatti per comunicare l’avvenuto pagamento (email, fax, telefono, …);
  • il termine ultimo oltre il quale, se il cliente non paga, il fornitore invierà al distributore la richiesta di sospensione;
  • l’eventualità (se il contatore lo consente) di ridurre la potenza fino al 15% della potenza disponibile consentendo un uso minimo. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni la fornitura verrà sospesa.

Il fornitore non può sospendere la fornitura senza preavviso al cliente finale.

Pagare una bolletta in ritardo può comportare dei costi a carico del cliente che variano a seconda se ci si trova nel mercato tutelato oppure in quello libero.

  • Mercato tutelato: il fornitore può chiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. A titolo esemplificativo, se il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti sarà del 6,5% annuo.
  • Mercato libero: il fornitore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.

In caso di sospensione della fornitura si paga un contributo, sia per l’interruzione che per la riattivazione. Tale costo differisce, anche in questo caso, tra mercato tutelato e mercato libero.

La riattivazione della fornitura deve essere richiesta al fornitore, con la documentazione che attesti il pagamento effettuato e nelle modalità previste dallo stesso.

Il fornitore avvisa immediatamente (o il giorno dopo) il distributore, il quale deve procedere alla riattivazione entro un giorno feriale dalla data della richiesta.

Se il distributore impiega più tempo del previsto per eseguire la riattivazione dell’elettricità, il cliente ha diritto a ricevere un indennizzo. Il rimborso dipende dal ritardo: è pari a 35 Euro se la riattivazione avviene entro il doppio del tempo massimo, 70 Euro entro il triplo dei giorni e 105 Euro se avviene oltre il triplo del tempo.

La fornitura non può essere sospesa se: 

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • il pagamento è già stato eseguito e comunicato;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • quando la bolletta non pagata è ormai caduta in prescrizione;
  • il cliente ha presentato un reclamo scritto in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente, o nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al fornitore; quest’ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla sospensione della fornitura;
  • qualora il cliente sia nel mercato di maggior tutela se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette:
  • e se il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio;

La fornitura non può, in nessun caso, essere sospesa ai clienti definiti non disalimentabili (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Chi, nel corso di 365 giorni di fornitura non paga almeno 2 bollette anche non consecutive, viene considerato “cattivo pagatore” purché:

  • per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
  • nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
  • non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
  • il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.

Se un cliente “cattivo pagatore” che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza. L’esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come “cattivi pagatori” fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).