GAS, CHI SI OCCUPA DEL CONTATORE?

Coloro che si occupano della lettura del contatore sono gli operati del distributore locale. 

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità, il letturista deve compiere un tentativo di lettura:

  • almeno una volta l’anno con un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; 
  • almeno 2 volte l’anno, con un intervallo massimo di 7 mesi e minimo di 3 mesi fra due tentativi consecutivi per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; 
  • almeno una volta al mese con un intervallo minimo di 25 e massimo di 35 giorni fra due tentativi consecutivi per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, tranne i mesi con consumi storici inferiori del 90% rispetto a quelli medi mensili. 
GAS, CHI SI OCCUPA DEL CONTATORE?

In caso di nuove attivazioni di fornitura a clienti che consumano meno di 5.000 Smc/anno, il primo tentativo di lettura deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio. 

Se si ha un contratto nel mercato libero, le condizioni contrattuali devono indicare le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati rilevati specificando:

  • il tempo massimo che intercorre tra l’utilizzo delle due letture;
  • le modalità di informazione del cliente sull’eventuale esito negativo del tentativo di lettura.

Si tratta di un tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista. In questo caso il distributore deve informare il cliente del tentativo non riuscito e della eventuale possibilità di autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea.

Se la lettura di un contatore accessibile non è stata effettuata nel rispetto dei tempi di intercorrenza minima e massima tra un tentativo di lettura e quello successivo, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 euro:

  • Se l’indennizzo è corrisposto entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo base di 30 euro;
  • Se viene corrisposto oltre 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo pari a 45 euro;
  • Se viene corrisposto oltre 90 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo pari a 60 euro.

Un contatore è accessibile quando è posto in un luogo per il cui accesso non serve la presenza del cliente o di alcun’altra persona.

L’AUTOLETTURA

Il venditore deve permettere ai clienti di effettuare l’autolettura del contatore, attivando strumenti – dal numero verde alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.

L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida. L’autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta di una nuova lettura o autolettura. La comunicazione dell’autolettura non libera il distributore dall’obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.

Il venditore è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del cliente finale dell’autolettura effettuata all’interno dell’eventuale periodo indicato in bolletta oppure dell’eventuale ultima autolettura trasmessa in un mese. L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute e a comunicarne l’esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte del venditore.

LA VERIFICA DEL CONTATORE

Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare, secondo le modalità previste, richiesta di verifica al venditore, il quale entro 2 giorni lavorativi la deve trasmettere al distributore. La verifica viene effettuata dall’impresa di distribuzione e può avvenire: presso l’edificio in cui abita il cliente, dopo aver concordato un appuntamento; presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore sostituisce il contatore. 

Se la verifica può essere effettuata presso l’edificio del cliente, il distributore deve inviarne il resoconto al venditore entro 180 giorni solari a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di verifica. Se la verifica viene effettuata presso un laboratorio qualificato, il termine di consegna del resoconto è prorogato di 60 giorni solari (per un totale quindi di 240 giorni solari).

Se per cause imputabili al distributore la verifica del contatore viene eseguita oltre il tempo previsto, il cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 euro.

Se la verifica del contatore evidenzia errori superiori ai limiti consentiti dalle norme in vigore, il distributore sostituisce il contatore senza addebitare alcun costo al cliente e redige un verbale delle operazioni compiute. Se la verifica è stata effettuata in loco, oppure in un laboratorio qualificato per decisione del distributore, e accerta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare 40 euro se il suo contatore è stato installato successivamente al 1980, 5 euro se il suo contatore è stato installato fino al 1980 compreso.

Il distributore deve sostituire il contatore entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del resoconto al venditore. In questo caso, inoltre, il distributore ricostruisce i consumi. Fino a quando un’eventuale controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non viene risolta, al cliente non può essere sospesa la fornitura del gas per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi. 

L’esercente deve procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente, se da una verifica effettuata dall’esercente stesso, su richiesta della società di vendita per sua iniziativa o per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi sbagliate, per eccesso o per difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. In questo caso: 

  • si prende come periodo di riferimento il tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se è possibile stabilirlo con certezza, e il momento in cui l’esercente provvede alla sostituzione oppure alla riparazione del contatore stesso; 
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente fra la data di verifica, o di sostituzione del contatore per l’invio a un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura valida (cioè validata dal distributore) e non contestata dal cliente; il periodo di riferimento non può comunque mai essere superiore a cinque anni solari;
  • il cliente può comunque fornire all’esercente la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti. 

Il cliente deve ricevere tutte le informazioni relative alla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono documentabili ragioni tecniche che motivano l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata effettuata la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, questa può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione. Se il distributore sostituisce il contatore anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, dovrà garantirne la corretta conservazione per i 90 giorni solari successivi a quello d’invio del resoconto. 

Al cliente possono essere addebitati gli eventuali consumi per un periodo di ricostruzione corrispondente al massimo al periodo previsto in contratto per la raccolta del dato di misura sia nel caso in cui il distributore non abbia rispettato la regolazione vigente sulla messa a disposizione dei dati di misura, sia nel caso in cui il venditore non abbia rispettato gli obblighi informativi nei confronti del cliente nel caso di contatore non accessibile o con accessibilità parziale

Se il contatore è “vetusto”, cioè è stato fabbricato almeno 25 anni prima dell’anno della richiesta di verifica, sono a carico del distributore tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi nel caso in cui questa risulti sfavorevole per il cliente, cioè se gli sono stati addebitati consumi inferiori rispetto al gas effettivamente prelevato. Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta. Nel corso della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, la fornitura del gas al cliente non può essere sospesa per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi stessa.

LA SOSTITUZIONE E LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

Il distributore può cambiare il contatore, oltre che per eseguire la verifica, ad esempio a seguito di chiamate per pronto intervento. I distributori di gas stanno inoltre seguendo un piano di sostituzione programmata dei contatori tradizionali con contatori di nuova generazione abilitati alle funzionalità di telelettura e telegestione. Attraverso sistemi di telecomunicazione i nuovi contatori permettono di effettuare a distanza la rilevazione dei consumi e interventi tecnici.

In caso di sostituzione programmata il distributore deve inviare al cliente almeno due comunicazioni:

  • almeno un mese prima informa il cliente del periodo di sostituzione o adeguamento del contatore ai nuovi requisiti previsti dall’Autorità, delle modalità con cui il cliente stesso verrà a sapere la data precisa di sostituzione o adeguamento e di come verrà ripianificato l’intervento nel caso in cui non andasse a buon fine alla data inizialmente indicata;
  • contestualmente alla comunicazione della data di sostituzione o adeguamento, informa il cliente che ha il diritto di chiedere, se lo ritiene opportuno, la verifica del contatore entro 15 giorni solari dalla sua sostituzione. 

Inoltre, in tali comunicazioni deve:

  • essere riportato il significato delle informazioni presentate sul display del nuovo contatore;
  • precisato che l’adeguamento o sostituzione del contatore o il suo spostamento per esigenze del distributore non comporta costi a carico del cliente;
  • segnalato al cliente che, quale funzione aggiuntiva, può richiedere di avere a disposizione i suoi consumi di gas tramite internet o tramite una specifica interfaccia del contatore; tale funzione può avere un costo aggiuntivo e viene attivata dal distributore entro 60 giorni dalla richiesta.

Nei casi di sostituzione diversa dalla sostituzione programmata e da quella che può avvenire a seguito di richiesta di verifica del cliente, il distributore, oltre a redigere il verbale delle operazioni di sostituzione e conservarlo per i cinque anni successivi, deve garantisce la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione, nonché informare il cliente finale che, tramite il proprio venditore ha la facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione.

Inoltre è possibile richiedere lo spostamento del contatore. La richiesta va effettuata al proprio venditore che trasmetterà la richiesta al distributore locale entro 2 giorni lavorativi (è possibile rivolgersi direttamente al distributore in caso di fornitura cessata e in assenza di contratto di fornitura attivo). Il distributore effettua, se necessario, un sopralluogo e invia al cliente, attraverso il venditore o direttamente, un preventivo specificando se la prestazione richiede lavori semplici oppure lavori complessi e il costo previsto.  Per i lavori semplici il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di lavori complessi, il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 30 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta.

Per i clienti dotati di contatore fino alla classe G25, il distributore deve realizzare lo spostamento che comporta lavori semplici entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Questo è considerato accettato nel momento in cui il cliente paga il contributo previsto oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa. In caso di lavori complessi, il distributore deve realizzare la prestazione entro 60 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Il preventivo è considerato accettato nel momento in cui il cliente paga il contributo previsto oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa.
Se per cause imputabili al distributore il preventivo viene messo a disposizione al cliente o al venditore oltre il tempo previsto, il cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico)  ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 euro se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito, di 70 euro se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 euro se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito. Per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 euro e di 140 euro.

Gli indennizzi sono corrisposti dal distributore al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo previsto dallo standard quando la prestazione non è stata effettuata. Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi.

Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato. L’indennizzo, con le stesse moltiplicazioni e tempistiche, spetta se per cause imputabili al distributore il lavoro semplice (non invece anche quello complesso) viene eseguito oltre Il tempo previsto.