ELETTRICITÀ, QUALI SONO I PREZZI E LE OFFERTE COMMERCIALI?

Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:

il prezzo dell’energia; i servizi di rete; gli oneri generali di sistema; le imposte.

  • Il prezzo dell’energia

È la componente più importante della bolletta e riguarda i costi sostenuti dal venditore per l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica al cliente finale: questa incide per circa il 60% della spesa lorda (comprensiva delle imposte) di un cliente domestico medio. Nel mercato libero i costi del servizio di vendita sono stabiliti nel contratto di fornitura ed è su questi costi che si gioca la concorrenza tra le imprese di vendita. Per i clienti che non passano al mercato libero e quindi sono in regime di “maggior tutela”, l’Autorità definisce e aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento, tenendo conto principalmente dell’andamento delle quotazioni internazionali degli idrocarburi (petrolio e gas).

ELETTRICITÀ, QUALI SONO I PREZZI E LE OFFERTE COMMERCIALI?

  • I servizi di rete

 Sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell’energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei consumi. Questa componente rappresenta in media il 15% della spesa totale lorda ed è coperta da tariffe stabilite dall’Autorità con criteri uniformi per l’intero territorio nazionale. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in: Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza.

Sono costi individuati per legge a sostegno di interventi d’interesse generale che incidono per circa il 25% della spesa totale lorda del cliente medio. Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali. Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.

A partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

  • Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (ASOS).
  • Rimanenti oneri generali (ARIM).

Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.

Il gettito raccolto dall’applicazione di ciascun elemento delle componenti ASOS e ARIM è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), già Cassa conguaglio per il settore elettrico (per i conti di destinazione, vedere il dettaglio degli elementi delle due componenti). L’utilizzo e la gestione di questi fondi sono disciplinati dall’Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. 

All’interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative, le cui modalità di esazione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto nel periodo antecedente il 1° gennaio 2018:

  • UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.

  • UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh. 

  • Le imposte

Si tratta dell’imposta erariale di consumo, dell’addizionale erariale e dell’IVA che incidono per circa il 14% della spesa totale lorda del cliente medio. Vengono applicate sempre allo stesso modo, indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto.

LA POTENZA IMPEGNATA

Nel momento in cui si procede all’attivazione di una nuova utenza relativa all’energia elettrica, il gestore chiederà al nuovo cliente, sia nel caso di attivazione di una fornitura domestica che aziendale, di indicare quale sarà la potenza impegnata.

La potenza impegnata viene definita in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura dell’energia elettrica in base alle esigenze che il nuovo cliente manifesta al suo gestore. Queste dipenderanno necessariamente dal numero e dal tipo di apparecchi elettrici che saranno utilizzati all’interno dell’abitazione, in caso di contratto per utenze domestiche. In questo caso, i livelli di potenza impegnata sono 1,5 Kw, 3 Kw, 4,5 Kw e 6 Kw. Ovviamente la potenza impegnata è una scelta del cliente che conosce da solo quelle che sono le sue esigenze. Normalmente per forniture domestiche la potenza impegnata si attesta sui 3 Kw, cui poi si aggiunge una maggiorazione del 10%. Può capitare, però, che l’utilizzo di più elettrodomestici contemporaneamente possa provocare il distacco del contatore per cui si rende necessario effettuare una richiesta al gestore di una maggiore potenza impegnata. Per potenze impegnate superiore ai 6 Kw, l’impianto deve essere attivato in trifase e si può arrivare fino ad una potenza di 30 Kw. Ogni cliente avrà possibilità di conoscere la potenza impegnata del suo contatore leggendo la fattura. Solitamente, infatti, sulla prima pagina è riportata l’indicazione della potenza impegnata e di quella disponibile. La potenza impegnata richiesta in fase di sottoscrizione del contratto può essere modificata in ogni momento in base a sopravvenute necessità di maggiore potenza, come nel caso in cui si siano acquistati degli elettrodomestici di potenza maggiore. In questi casi, il fastidio principale in cui si può incorrere è quello, già indicato in precedenza, del distacco dell’energia elettrica per cui è meglio richiedere un aumento della potenza impegnata, anche se questo comporta di riflesso anche un aumento dei costi da sostenere per la fornitura. La richiesta deve essere inoltrata al proprio fornitore che la girerà al distributore. Se non è necessario eseguire alcun intervento sul contatore nel giro di 2 giorni si esegue la variazione; nell’ipotesi in cui, invece, bisogna effettuare delle lavorazioni sul contatore sarà presentato un preventivo al cliente con l’indicazione dei tempi necessari per completare il lavoro, che in ogni caso non supereranno i 20 giorni.

LA TARIFFA BIORARIA

A partire dal 1° gennaio 2012 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera ARG/elt n.122/11 ha previsto l’obbligo dell’applicazione di “prezzi biorari” a tutti i clienti domestici che hanno il contatore elettronico riprogrammato sulle 3 fasce di consumo e che hanno ricevuto almeno 3 fatture di conguaglio.

L’Autorità per l’energia ha previsto anche l’obbligo di dover informare ogni cliente con 3 avvisi almeno 6 mesi prima dell’applicazione dei sopra indicati “prezzi biorari”.

 

Le Tariffe sono aggiornate al 1º Luglio 2020 e restano in vigore sino al 30 settembre 2020 (576/2019/R/eel; 579/2019/R/eel; 100/2020/R/eel; 240/2020/R/eel; 568/2019/R/eel; 572/2019/R/com; 95/2020/R/com; 190/2020/R/eel; 239/2020/R/com).

I CONTRATTI A PREZZI INDICIZZATI

Sono contratti con i prezzi che variano automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento che varia in funzione dei prezzi di qualcosa (generalmente, i prezzi all’ingrosso del gas). Il cliente conosce in anticipo solo a quale indice l’operatore farà riferimento per stabilire il prezzo finale, ma non può conoscere l’esatto ammontare della cifra fino al momento della fornitura.

La tariffa praticata dall’Autorità per l’energia si basa su un meccanismo di indicizzazione, aggiornato periodicamente, che fa riferimento a un indice composto da una serie di elementi (nel caso del gas, soprattutto i prezzi dei contratti di importazione e i prezzi sul mercato a termine; nel caso dell’elettricità, i prezzi di gas e petrolio).

Gli operatori attivi sul mercato libero che offrono prezzi indicizzati possono utilizzare come indice il prezzo praticato dall’Autorità, magari proponendo uno sconto (per esempio, il prezzo praticato dall’Autorità, scontato del 5%).

Gli operatori possono anche proporre formule di indicizzazione proprie, includendo nell’indice tutti gli elementi che ritengono utili. In questo caso, però, hanno l’obbligo di descrivere sinteticamente e chiaramente il meccanismo di indicizzazione, il prezzo massimo raggiunto nell’ultimo anno e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato raggiunto.

IL BONUS SOCIALE

Il bonus elettrico, noto anche come “bonus sociale”, è un’agevolazione attiva da gennaio 2009 che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica.

Il bonus energia elettrica, è un rimborso sulla bolletta della luce finanziato dal Governo insieme all’ARERA e con la collaborazione dei Comuni, al fine di aiutare:

  • le famiglie numerose ed economicamente svantaggiate;
  • i casi di malattia grave che costringono la persona all’utilizzo costante di costosi dispositivi medici.

Questo rimborso consente di risparmiare fino al 20% sul consumo annuo di energia elettrica, indipendentemente dal servizio (maggior tutela o mercato libero) di cui si usufruisce, o dal venditore scelto. Il bonus può essere erogato per condizioni di disagio sia economico che fisico. Se sussistono le condizioni per richiederli entrambi, i due bonus sono cumulabili.

  • Bonus per disagio economico

Dal 1° gennaio 2020 per ottenere il bonus si dovranno possedere i seguenti requisiti: a) nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.256 euro; b) nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; c) nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza. 

Il nucleo familiare con i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, per la fornitura gas e per la fornitura idrica. I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla Legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico e gas anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro. Potranno, invece, richiedere il bonus per la fornitura idrica solo nei casi in cui l’ISEE sia entro la soglia di 8.265 euro.

  • Bonus per disagio fisico

All’interno del nucleo familiare vi è una persona gravemente malata che utilizza apparecchi elettromedicali per vivere, e il contratto di fornitura prevede potenza impegnata fino a 4,5 kW.

Chi rientra in una delle suddette categorie può richiedere il bonus sociale presso il proprio Comune di residenza o eventuali istituti designati a tal fine (come ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF).

Per farlo dovrà consegnare il modulo che trova sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico o sul sito Anci, compilato in ogni sua parte.

Va inoltre presentata anche tutta documentazione necessaria elencata di seguito:

  • dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
  • autocertificazione dei figli a carico;
  • copia di un documento di identità;
  • copia attestazione ISEE/certificazione ASL a seconda del bonus richiesto (tutti i documenti sono reperibili sui siti del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’Anci).

Per i soggetti gravemente malati, il bonus sociale per il disagio fisico viene erogato a seconda dei macchinari utilizzati, ed è possibile verificarlo col seguente applicativo di simulazione realizzato da ARERA e Anci.

Una volta verificata la documentazione e approvata l’erogazione, la ricezione del bonus avviene tramite sconto sulla bolletta per l’energia elettrica entro 60 giorni dalla data di disponibilità della richiesta per l’impresa della distribuzione. Il bonus sarà valido per 12 mesi e se ne può chiedere il rinnovo ripresentando la domanda solo nel caso di disagio economico, mentre è automatico per il caso di disagio fisico.

La Legge di Bilancio 2020 ha infatti previsto l’automatismo dello sconto per chi ne ha diritto in base all’indicatore ISEE a partire dal 1° gennaio 2021.

In tal modo, gli utenti non dovranno più presentare ogni anno la dichiarazione ISEE per ottenere il bonus, ma sarà lo stesso fornitore di energia con il quale è stato stipulato il contratto a rilevare le informazioni necessarie per applicare lo sconto direttamente in bolletta. Più precisamente, l’automatismo sarà garantito dallo scambio di dati fra Inps e il sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico.

IL PORTALE OFFERTE

Il Portale Offerte, precedentemente conosciuto come “Trova Offerte”, è il sito pubblico dove clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo immediato, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale.

Il Portale mette a disposizione un motore di ricerca di semplice utilizzo e fornisce informazioni su funzionamento ed evoluzioni attese dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.

Dal 1° luglio 2018, il Portale permette la consultazione delle offerte PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) e delle tariffe dei Servizi di Tutela (Servizio di Maggior Tutela e Servizio di Tutela Gas).

Da settembre 2018 è stato avviato il popolamento del Portale con le offerte presenti nel Trova Offerte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) mentre da dicembre 2018 è possibile consultare le offerte di mercato nella loro totalità.

Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, sulla base delle disposizioni dell’Autorità, in attuazione della legge 124/2017.