Se da un controllo, svolto dal distributore di propria iniziativa oppure su richiesta della società di vendita per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi errate per eccesso o per difetto, più di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

  • se è possibile stabilire con certezza il momento in cui il contatore si è guastato, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto o della rottura del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore;
  • il cliente può comunque fornire alla società di vendita la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.

Il cliente deve ricevere tutte le informazioni sulla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono ragioni tecniche documentabili che motivino l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata eseguita la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, occorre il consenso scritto del cliente, che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione.

Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta.

Nel corso della risoluzione di una controversia sulla ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.