• Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela), i consumi effettivi sono rilevati al momento della lettura del contatore, effettuata dal distributore, o dell’autolettura da parte del cliente.
  • Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 1
  2. Delibera n. 200/99.art. 5 elettricità
  3. Delibera n. 229/01.art. 6 gas