Nei contratti predisposti dalle imprese sul mercato libero, può essere prevista la possibilità di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi, su iniziativa del venditore. In questi casi il cliente deve riceverne comunicazione mediante apposita informativa diversa dalla bolletta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente finale, della comunicazione di variazione (si presume ricevuta dopo 10 giorni dall’invio).
Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve: riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate; spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica; specificare il momento in cui la modifica verrà applicata; indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto. La comunicazione non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall’applicazione delle clausole contrattuali d’indicizzazione o d’adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.
Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 13