Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) la bolletta del cliente che si trova in una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve contenere anche le informazioni riguardo le modalità per ottenerle la rateizzazione.
La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla. La rateizzazione non è possibile per importi inferiori a 25,82 €.
Se il cliente e il venditore non concordano una soluzione diversa, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate uguali pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque in minimo due rate.
Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette in acconto o stimate seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, la somma dovuta a conguaglio deve essere suddivisa in almeno quattro rate uguali. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità identica a quella delle normali bollette.
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.art. 13