Sì. L’impresa distributrice deve assicurare l’accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni a tutti i clienti interessati, i quali possono inviare la richiesta d’accesso tramite il proprio venditore. Per ogni interruzione il registro riporta in particolare:

  • l’origine dell’interruzione;
  • la causa dell’interruzione, distinguendo tra cause di forza maggiore (che comprendono eventi naturali eccezionali), cause esterne (eventi provocati da terzi o da utenti e atti di
  • autorità pubblica) e altre cause;
  • la data, l’ora e il minuto d’inizio e di fine dell’interruzione.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 4