I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità sono tenuti a richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza di pagamento della bolletta.
Non possono essere rateizzati pagamenti per importi inferiori a 50 €.
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.
Il venditore può richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del cliente finale oppure entro la scadenza della bolletta oggetto di rateizzazione; in quest’ultimo caso, il venditore provvede ad allegare alla bolletta medesima, la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione.
Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.
I clienti che al 1° marzo 2011 hanno in essere con il proprio fornitore un piano di rateizzazione con periodicità di rate inferiore a quella di fatturazione, hanno facoltà di richiedere entro il 31 maggio 2011, con riferimento alle rate non ancora scadute al 1 marzo 2011, la rinegoziazione di detto piano secondo una periodicità delle rate pari a quella di fatturazione.
Riferimenti:
- Delibera n. 229/01.articolo 10