Si, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza. A tal fine il gestore deve preventivamente soddisfarsi sull’eventuale deposito cauzionale.
Per i clienti finali domestici residenti, inoltre devono essere presenti le seguenti condizioni:
- l’importo delle fatture non pagate deve complessivamente essere superiore ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora);
- deve essere attuato un preventivo intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- deve esservi l’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
- il gestore NON può procedere alla disattivazione della fornitura (e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore), in costanza di mora delle utenze domestiche residenti (salvo i casi di manomissione del contatore o di morosità pregresse)
se l’importo dovuto supera di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata i costi della limitazione fornitura sono a carico del cliente e il termine per la sospensione è di 20 giorni dalla limitazione e non 25.