I clienti con consumi fino a 5.000 standard metri cubi/anno che domiciliano in banca o in posta il pagamento delle bollette oppure pagano con carta di credito, non devono versare il deposito. Il venditore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia.
La possibilità di pagamento attraverso domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria.
Nel mercato libero la possibilità di non pagare alcuna garanzia se ci si avvale della domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria.
Riferimenti:
- Delibera n. 229/01.articolo 14