Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, bisogna che questi concordi un appuntamento con il distributore.
Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal conteggio del tempo d’esecuzione della prestazione.
Se l’appuntamento concordato o quello posticipato dal cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del cliente, il calcolo del tempo inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con l’impresa distributrice.
Se per responsabilità del distributore l’orario dell’appuntamento non viene rispettato per un tempo superiore alle 2 ore (prima o dopo l’ora stabilita), il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 €.
Riferimenti:
- Delibera n. 333/07.Allegato A, artt. 73 e 74