La lettura del contatore spetta ai distributori.

In caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura almeno una volta all’anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista. Il distributore deve poter dimostrare che ha effettivamente inviato il letturista per leggere il contatore.

In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie:

  • Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, fino al 31 dicembre 2010 la lettura va effettuata almeno ogni 2 mesi, e comunque non devono passare più di 62 giorni tra una lettura e l’altra.
  • Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nel servizio di maggior tutela, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore ai fini della fatturazione con la stessa periodicità con cui devono essere effettuati i tentativi di lettura.
Nel mercato libero, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore ai fini della fatturazione con la periodicità prevista dal contratto di fornitura.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 156/07.
  2. Delibera n. 200/99.art. 3