Se la verifica accerta valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti fissati dalla normativa CEI, il distributore è tenuto a:
- notificare l’esito della verifica;
- comunicare al venditore la data prevista di ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.
Nel caso in cui siano già stati accertati sulla stessa linea valori di tensione non compresi nei limiti fissati, il distributore non effettuerà la verifica, ma è tenuto a informare il richiedente della data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore.
Se invece a seguito della verifica il livello della tensione risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa CEI, il cliente dovrà versare un contributo di 149,91 €.
Riferimenti:
- Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 71
- Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 29 e Tabella 8