Se le verifiche accertano valori di pressione della fornitura non compresi nei limiti fissati dalla normativa tecnica, il distributore deve:
- notificare l’esito della verifica;
- comunicare al venditore la data prevista di ripristino dei valori corretti della pressione di fornitura.
L’impresa distributrice deve registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura presso il cliente che ha richiesto la verifica. Il distributore non può addebitare alcun costo al venditore per la verifica della pressione di fornitura.
Nel caso di una verifica della pressione di fornitura effettuata dopo più di 5 anni rispetto alla precedente, se il livello di pressione risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente, il distributore non può addebitare al venditore un importo superiore a 30,00 €.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.articolo 42