Sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione. In questi casi, l’Autorità ha fissato alcuni obblighi a carico dei distributori. In particolare l’esercente deve avvisare i clienti interessati con un anticipo di:

  • almeno 24 ore in caso di interventi dovuti a guasti o emergenze;
  • almeno 2 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

Il preavviso deve specificare la data, l’ora e il minuto d’inizio e l’ora e il minuto di fine dell’interruzione, oltre che la data di comunicazione del preavviso stesso.
I tempi d’inizio e di fine dell’interruzione indicati nel preavviso devono essere rispettati, con una tolleranza di 5 minuti.
Il tempo massimo di ripristino della fornitura non deve superare le 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, artt. 41, 44 e 45 e Tabelle 8 e 9