L’impresa di distribuzione o il venditore di elettricità che ha ricevuto la richiesta deve comunicare al cliente se l’allacciamento potrà essere effettuato con una procedura semplificata o con una procedura normale.
La procedura semplificata si utilizza se per l’allacciamento richiesto servono solo lavori infrastrutturali semplici (definiti secondo tipologie che l’impresa di distribuzione pubblica nel proprio sito Internet insieme con i relativi prezzi che sono forfetizzati).
Quando i lavori per l’allacciamento non sono della tipologia prevista come procedura semplificata, si effettua la procedura normale
Riferimenti:
- Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 64