Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto.
Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 14
Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto.
Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 14