La fornitura non può essere sospesa quando:
- il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
- il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato regolarmente al venditore;
- la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente.
Inoltre se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) la fornitura non può essere sospesa se:
- l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette. Se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 50 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è pari o superiore a 50 € oppure se ha ricevuto, nel precedente periodo di fatturazione, bollette con un consumo medio stimato pari o inferiore a 50 €;
- il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio.