La fornitura non può essere sospesa quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • la bolletta è stata pagata nella scadenza prevista ma, per una causa non imputabile al cliente, l’incaricato alla riscossione non lo ha ancora comunicato al venditore;
  • l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l’energia elettrica) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 9