Se l’utente non paga la bolletta entro la data di scadenza indicata nella prima pagina della fattura, il fornitore invia una comunicazione per sollecitare il pagamento stesso. L’invio non è immediato: si ha infatti un margine di un paio di giorni per saldare il pagamento, prima che il fornitore proceda all’invio del sollecito. S, nonostante il sollecito, la bolletta non viene saldata, il fornitore invia una raccomandata che specifica il termine ultimo di pagamento prima della sospensione della fornitura.
Tale termine deve essere:
- superiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata;
- superiore a 15 giorni dall’invio della raccomandata.
La raccomandata indica inoltre:
- le modalità e i contatti per comunicare l’avvenuto pagamento (email, fax, telefono, …);
- il termine ultimo oltre il quale, se il cliente non paga, il fornitore invierà al distributore la richiesta di sospensione;
- l’eventualità (se il contatore lo consente) di ridurre la potenza fino al 15% della potenza disponibile consentendo un uso minimo. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni la fornitura verrà sospesa.
Il fornitore non può sospendere la fornitura senza preavviso al cliente finale.
Pagare una bolletta in ritardo può comportare dei costi a carico del cliente che variano a seconda se ci si trova nel mercato tutelato oppure in quello libero.
- Mercato tutelato: il fornitore può chiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. A titolo esemplificativo, se il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti sarà del 6,5% annuo.
- Mercato libero: il fornitore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.
In caso di sospensione della fornitura si paga un contributo, sia per l’interruzione che per la riattivazione. Tale costo differisce, anche in questo caso, tra mercato tutelato e mercato libero.
La riattivazione della fornitura deve essere richiesta al fornitore, con la documentazione che attesti il pagamento effettuato e nelle modalità previste dallo stesso.
Il fornitore avvisa immediatamente (o il giorno dopo) il distributore, il quale deve procedere alla riattivazione entro un giorno feriale dalla data della richiesta.
Se il distributore impiega più tempo del previsto per eseguire la riattivazione dell’elettricità, il cliente ha diritto a ricevere un indennizzo. Il rimborso dipende dal ritardo: è pari a 35 Euro se la riattivazione avviene entro il doppio del tempo massimo, 70 Euro entro il triplo dei giorni e 105 Euro se avviene oltre il triplo del tempo.
La fornitura non può essere sospesa se:
- il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
- il pagamento è già stato eseguito e comunicato;
- la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- quando la bolletta non pagata è ormai caduta in prescrizione;
- il cliente ha presentato un reclamo scritto in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente, o nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al fornitore; quest’ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla sospensione della fornitura;
- qualora il cliente sia nel mercato di maggior tutela se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette:
- e se il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
La fornitura non può, in nessun caso, essere sospesa ai clienti definiti non disalimentabili (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.
Chi, nel corso di 365 giorni di fornitura non paga almeno 2 bollette anche non consecutive, viene considerato “cattivo pagatore” purché:
- per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
- nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
- non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
- il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.
Se un cliente “cattivo pagatore” che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza. L’esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come “cattivi pagatori” fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).