L’indennizzo automatico base è di 20 € e aumenta in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  • se la prestazione viene eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, viene accreditato l’indennizzo automatico base di 20 €;
  • se la prestazione viene eseguita tra il doppio e il triplo del tempo standard, viene accreditato il doppio dell’indennizzo automatico base, quindi 40 €;
  • se la prestazione viene eseguita dopo più del triplo del tempo standard, viene accreditato il triplo dell’indennizzo automatico base, quindi 60 €.

Il venditore deve accreditare al cliente che ne ha diritto l’indennizzo automatico ricevuto anche dal distributore per violazione di uno standard specifico, attraverso l’accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile .
Se l’importo della prima bolletta utile addebitata al cliente è inferiore all’indennizzo automatico, sul documento di fatturazione deve essere evidenziato un credito a favore del cliente, che sarà detratto dalle bollette successive fino a esaurimento del credito stesso. In alternativa, il credito può essere liquidato direttamente al cliente, per esempio con assegno circolare.
Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas”, indicando inoltre che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.

L’indennizzo automatico, quando dovuto, deve essere corrisposto al cliente entro 8 mesi.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.Articolo 20