Se il cliente nota variazioni nella pressione d’erogazione del gas e vuole una verifica al riguardo, deve presentare richiesta, secondo le modalità previste, al suo venditore, che entro 2 giorni lavorativi deve trasmetterla al distributore, che provvede agli accertamenti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica. Il distributore deve effettuare la verifica della pressione di fornitura e comunicarne l’esito al venditore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore. Se per cause imputabili al distributore la verifica della pressione di fornitura avviene oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 euro per lavori eseguiti entro il doppio del tempo previsto, di 60 euro entro il triplo del tempo previsto e di 90 euro oltre il triplo del tempo previsto.

Se le verifiche accertano valori di pressione della fornitura non compresi nei limiti fissati dalla normativa tecnica, il distributore deve: 

  • notificare l’esito della verifica; 
  • comunicare al venditore la data prevista di ripristino dei valori corretti della pressione di fornitura.

L’impresa distributrice deve registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura presso il cliente che ha richiesto la verifica. Il distributore non può addebitare alcun costo al venditore per la verifica della pressione di fornitura. 

Nel caso di una verifica della pressione di fornitura effettuata dopo più di 5 anni rispetto alla precedente, se il livello di pressione risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente, il distributore non può addebitare al venditore un importo superiore a 30 euro.