Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare, secondo le modalità previste, richiesta di verifica al venditore, il quale entro 2 giorni lavorativi la deve trasmettere al distributore. La verifica viene effettuata dall’impresa di distribuzione e può avvenire: presso l’edificio in cui abita il cliente, dopo aver concordato un appuntamento; presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore sostituisce il contatore. 

Se la verifica può essere effettuata presso l’edificio del cliente, il distributore deve inviarne il resoconto al venditore entro 180 giorni solari a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di verifica. Se la verifica viene effettuata presso un laboratorio qualificato, il termine di consegna del resoconto è prorogato di 60 giorni solari (per un totale quindi di 240 giorni solari).

Se per cause imputabili al distributore la verifica del contatore viene eseguita oltre il tempo previsto, il cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 euro.

Se la verifica del contatore evidenzia errori superiori ai limiti consentiti dalle norme in vigore, il distributore sostituisce il contatore senza addebitare alcun costo al cliente e redige un verbale delle operazioni compiute. Se la verifica è stata effettuata in loco, oppure in un laboratorio qualificato per decisione del distributore, e accerta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare 40 euro se il suo contatore è stato installato successivamente al 1980, 5 euro se il suo contatore è stato installato fino al 1980 compreso.

Il distributore deve sostituire il contatore entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del resoconto al venditore. In questo caso, inoltre, il distributore ricostruisce i consumi. Fino a quando un’eventuale controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non viene risolta, al cliente non può essere sospesa la fornitura del gas per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi. 

L’esercente deve procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente, se da una verifica effettuata dall’esercente stesso, su richiesta della società di vendita per sua iniziativa o per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi sbagliate, per eccesso o per difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. In questo caso: 

  • si prende come periodo di riferimento il tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se è possibile stabilirlo con certezza, e il momento in cui l’esercente provvede alla sostituzione oppure alla riparazione del contatore stesso; 
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente fra la data di verifica, o di sostituzione del contatore per l’invio a un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura valida (cioè validata dal distributore) e non contestata dal cliente; il periodo di riferimento non può comunque mai essere superiore a cinque anni solari;
  • il cliente può comunque fornire all’esercente la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti. 

Il cliente deve ricevere tutte le informazioni relative alla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono documentabili ragioni tecniche che motivano l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata effettuata la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, questa può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione. Se il distributore sostituisce il contatore anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, dovrà garantirne la corretta conservazione per i 90 giorni solari successivi a quello d’invio del resoconto. 

Al cliente possono essere addebitati gli eventuali consumi per un periodo di ricostruzione corrispondente al massimo al periodo previsto in contratto per la raccolta del dato di misura sia nel caso in cui il distributore non abbia rispettato la regolazione vigente sulla messa a disposizione dei dati di misura, sia nel caso in cui il venditore non abbia rispettato gli obblighi informativi nei confronti del cliente nel caso di contatore non accessibile o con accessibilità parziale

Se il contatore è “vetusto”, cioè è stato fabbricato almeno 25 anni prima dell’anno della richiesta di verifica, sono a carico del distributore tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi nel caso in cui questa risulti sfavorevole per il cliente, cioè se gli sono stati addebitati consumi inferiori rispetto al gas effettivamente prelevato. Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta. Nel corso della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, la fornitura del gas al cliente non può essere sospesa per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi stessa.