La rateizzazione è un sistema attraverso il quale le bollette con importi più elevati possono essere pagate a rate, nei mesi successivi. La possibilità di ricorrere a questo meccanismo è prevista per legge per tutti i clienti serviti dai contratti sottoscritti nel servizio di maggior tutela. 

Per i clienti che hanno invece scelto il mercato libero, la possibilità di richiedere la rateizzazione dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto, così come le modalità di rateizzazione. Molti fornitori consentono di pagare a rate, ma non sono tenuti a farlo se non è esplicitamente indicato nel contratto.

Un cliente con un contratto in regime di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica può chiedere la rateizzazione in due casi:

  1. se una bolletta di conguaglio supera del 150% quello delle bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. Se le cinque bollette successive all’ultimo conguaglio hanno un importo medio di 20 Euro, può chiedere di pagare a rate il conguaglio solo se questo supera i 50 Euro.
  2. se il contatore ha subìto un guasto e il venditore chiede il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché malfunzionante.

Il venditore che fornisce elettricità in regime di maggior tutela, quando una bolletta presenta una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve indicare nella bolletta le modalità con cui il cliente può accedere al pagamento a rate.

Il cliente deve richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione. La rateizzazione non è in ogni caso possibile per importi inferiori a 25,82 Euro e sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

L’ARERA ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette anche dopo la scadenza di pagamento. Per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura cioè entro 30 giorni dalla sua emissione.

Anche per le forniture in regime di maggior tutela, è sempre possibile per il cliente e per venditore concordare condizioni di rateizzazione diversa. Se non concordano diversamente, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate pari ad almeno il numero di bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque in non meno di due rate.