La doppia fatturazione si verifica quando un cliente che ha cambiato venditore riceve per lo stesso periodo di consumo una bolletta oltre che dal nuovo fornitore anche dal vecchio.
Come anticipato a tutelare i consumatori in materia di doppia fatturazione è intervenuta la stessa Autorità dell’energia con il Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).
In particolare l’art. 14 del TIQV dispone che: «Il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto/punti di prelievo/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito in un suo contratti di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la richiesta come richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione e ad effettuare la rettifica in conformità allo standard specifico di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, con le modalità di accredito previste dall’Articolo 6.»
Lo stesso testo indica il tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione che è di 20 giorni solari.
Per poter richiedere il rimborso è necessario, dunque, spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno al vecchio fornitore. All’interno della lettera dovranno essere specificati i dati personali, l’indirizzo dell’utenza (codice POD o PDR) dei contatori luce e gas e specificare che la fornitura è stata sospesa per passaggio di venditore. È importante inviare anche la documentazione che attesta il passaggio al nuovo fornitore e inviare gli estremi della bolletta contestata con il relativo periodo. Se il venditore ha effettivamente fatturato consumi relativi a un periodo in cui il cliente non era più suo cliente, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed eventualmente ad accreditargli le somme non dovute già pagate, entro 20 giorni solari dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di rettifica di fatturazione.
Se il venditore effettua la rettifica dopo più di 20 giorni solari, deve accreditare sulla bolletta di chiusura del contratto un indennizzo automatico di 20 euro, se la rettifica arriva al cliente entro 40 giorni. Se la rettifica arriva tra 40 e 60 giorni di 40 euro. Se arriva oltre i 60 giorni, il rimborso deve essere pari a 60 euro. Il cliente ha diritto a ricevere l’indennizzo entro 8 mesi dalla data in cui il venditore ha ricevuto la sua richiesta.
Inoltre, se l’importo da accreditare al cliente è superiore all’importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, nello stesso termine, il credito deve essere versato al cliente con rimessa diretta.
Qualora il vecchio fornitore respinga l’istanza di rettifica è possibile rivolgersi allo Sportello del Consumatore e presentare un reclamo ufficiale. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dei clienti da parte dell’Autorità dell’energia allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e consumatori. Lo sportello non ha uffici fisici ma può essere contattato ai seguenti riferimenti:
www.sportelloperilconsumatore.it
presso Acquirente Unico S.p.A. via Guidobaldo del Monte, 45 – 00197 Roma
info.sportello@acquirenteunico.it – sportello.energia@pec.acquirenteunico.it
Numero verde 800.166.654