Il cambio del fornitore di energia elettrica avverrà senza che si verifichi alcuna interruzione dell’elettricità. In caso di cliente domestico, i tempi previsti per il cambio operatore è pari a un mese dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto. In caso di cliente non domestico le tempistiche per cambiare gestore sono di un mese per il mercato di maggior tutela e di tre mesi per il mercato libero.

Pochi giorni prima dell’effettivo passaggio, il nuovo gestore esegue una prima lettura del contatore e ne trasmette i dati al vecchio operatore affinché questi possa emettere la bolletta di chiusura contenente il conguaglio che il cliente deve pagare. Questa lettura rappresenta anche il punto di partenza del servizio di fornitura dell’energia elettrica con il nuovo distributore. Da quella data in poi tutti i consumi saranno addebitati sulla bolletta dell’energia elettrica relativa al nuovo operatore.

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale può essere richiesto il pagamento del bollo (16 Euro) sul nuovo contratto: ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nel “caso d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

  • Il recesso dal vecchio operatore

La Delibera 302/2016/R/COM del 9 giugno 2016, sostituendo la precedente delibera n.144 del 2007, ha ridotto a 3 settimane le tempistiche per cambiare fornitore di energia. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2017 e si applicano sia ai clienti domestici che alle piccole imprese allacciati in bassa tensione (BT).

In caso di cambio del fornitore, il cliente finale dovrà rilasciare al nuovo fornitore un’apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il fornitore uscente. L’operazione sarà quindi gestita interamente nell’ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di fornitura. Sarà, poi, il nuovo fornitore a dover trasmettere la comunicazione del recesso al fornitore uscente entro il 10 del mese precedente all’avvio della nuova fornitura.

Nel caso in cui, invece, il cliente dia disdetta del contratto per cessare la fornitura e non per cambiare venditore, il termine di preavviso per esercitare il diritto di recesso non potrà essere superiore a 1 mese.

Le modifiche saranno valide anche per i contratti stipulati in data precedente al 1° gennaio 2017.