Sì, se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela).
Il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.
L’autolettura vale ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato che la sua autolettura sarà considerata non valida. La comunicazione dell’autolettura da parte del cliente non libera il distributore dall’obbligo di effettuare le letture periodiche secondo le scadenze previste.
Se il cliente ha un contratto nel mercato libero la possibilità di autolettura può essere indicata nelle condizioni contrattuali.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.art. 3