In caso di contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), il venditore deve permettere, ai clienti che consumano fino a 5.000 standard metri cubi/anno di effettuare l’autolettura del contatore, attivando strumenti – dal numero verde alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.

L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida. L’autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta di una nuova lettura o autolettura. La comunicazione dell’autolettura non libera il distributore dall’obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.

Il venditore è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del cliente finale dell’autolettura effettuata all’interno dell’eventuale periodo indicato in bolletta oppure dell’eventuale ultima autolettura trasmessa in un mese.<br>L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute e a comunicarne l’esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte del venditore.<br>Ai nuovi clienti il distributore di gas diverso dal gas naturale deve inviare un operatore incaricato di eseguire il tentativo di lettura entro 6 mesi dalla data di attivazione del contratto oppure una comunicazione che inviti il cliente a eseguire l’autolettura.

In caso di contratto nel<strong> mercato libero</strong>, le modalità di lettura e quindi di eventuale autolettura devono essere indicate nelle condizioni contrattuali.

Riferimenti: DeliberaARG/gas64/09. Articoli 1, 14.5 e 16
Delibera n. 229/01. Articolo 3