Per attivazione della fornitura si intende l’operazione necessaria ad ottenere la fornitura di energia elettrica per far funzionare l’impianto elettrico del cliente finale. Si richiede al venditore e viene realizzata solo dopo l’allacciamento alla rete e la stipula di un contratto di fornitura
L’attivazione della fornitura va richiesta alla società con la quale si intende stipulare il contratto di vendita di elettricità, secondo le modalità previste; quest’ultima deve quindi trasmetterla al distributore locale entro 2 giorni lavorativi.
La richiesta di attivazione deve essere trasmessa dal venditore entro 2 giorni lavorativi al distributore, che deve procedere all’attivazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per contatori di tipo tradizionale la prestazione viene eseguita togliendo i sigilli al contatore stesso; per contatori di tipo elettronico, l’attivazione avviene generalmente in modo telematico con un comando inviato dalla centrale di telecontrollo (senza necessità di intervento in loco da parte del personale tecnico).
Se per responsabilità del distributore l’attivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo previsto, il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto, di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto. Per il cliente non domestico, gli indennizzi spettanti sono di 70, 140 e 210 Euro, a seconda del ritardo nell’esecuzione.
I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’ARERA (maggior tutela) devono pagare al venditore:
- un contributo fisso di 25,81 Euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
- un contributo fisso di 23 Euro;
- l’imposta di bollo sul nuovo contratto nei casi previsti dalla normativa fiscale.
L’esercente la maggior tutela inoltre richiede al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia equivalente; il deposito cauzionale non può essere addebitato al cliente che richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta.
I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore:
- un contributo fisso di 25,81 Euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
- un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.
L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti, e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo.