LA BOLLETTA

Come vengono calcolati i consumi?

  • Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela), i consumi effettivi sono rilevati al momento della lettura del contatore, effettuata dal distributore, o dell’autolettura da parte del cliente.
  • Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 1
  2. Delibera n. 200/99.art. 5 elettricità
  3. Delibera n. 229/01.art. 6 gas

Come vengono calcolati i consumi effettivi?

  • Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela), i consumi effettivi sono rilevati al momento della lettura del contatore, effettuata dal distributore, o dell’autolettura da parte del cliente.
  • Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 1
  2. Delibera n. 200/99.art. 5 elettricità
  3. Delibera n. 229/01.art. 6 gas

Come vengono calcolati i consumi stimati?

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.
Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.
Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiature utilizzate.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 1
  2. Delibera n. 200/99.art. 5 elettricità
  3. Delibera n. 229/01.art. 6 gas

Come devono essere applicate le variazioni delle tariffe?

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela) eventuali variazioni dei prezzi (condizioni economiche regolate) devono essere applicate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuiti al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, anche quando si tratta di consumi stimati.
Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 1
  2. Delibera n. 200/99.art. 5 ele
  3. Delibera n. 229/01.art. 6 gas

Ogni quanto tempo deve essere inviata la bolletta?

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità l’invio delle bollette ha frequenza diversa a seconda dei consumi annui del cliente:

  • almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 standard metri cubi/anno. Questi clienti devono ricevere una bolletta di conguaglio almeno ogni anno;
  • almeno trimestrale per consumi compresi tra 500 e 5.000 standard metri cubi/anno. Questi clienti devono ricevere una bolletta di conguaglio almeno ogni 6 mesi;
  • almeno mensile per consumI di oltre 5.000 standard metri cubi/anno, a eccezione dei mesi in cui i consumi sono inferiori del 90% rispetto ai consumi medi mensili. Questi clienti devono ricevere solo bollette calcolate sui consumi effettivi.
Frequenza delle letture e dell’invio delle bollette
Consumi medi annui Letture annue* Bollette annue
in acconto o in stima
Bollette annue
di conguaglio**
Fino a 500 standard metri cubi 1 2 1
Da 500 a 5.000 standard metri cubi 2 2 2
Più di 5.000 standarf metri cubi 12 0 12***

* Con una modalità d’autolettura garantita al cliente.
** La previsione è tassativa in presenza di un contatore accessibile.
*** Se i consumi non sono fortemente stagionalizzati.

Se si ha un contratto nel mercato libero la periodicità di invio delle bollette è indicato nel contratto di fornitura

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/gas64/09.allegato A
  2. Delibera n. 229/01.articolo 5

Entro quanto tempo si deve pagare la bolletta?

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità la bolletta deve indicare la data d’emissione e quella di scadenza per il pagamento, che deve essere fissata dopo almeno 20 giorni dalla data d’emissione.
Se il pagamento viene effettuato entro la scadenza indicata e nei modi autorizzati dal venditore (poste, banca, sportelli cassa del venditore stesso ecc.), il cliente è libero dai suoi obblighi.
Eventuali ritardi, da parte di chi ha riscosso la bolletta, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, non possono essere imputati al cliente.
Se si ha un contratto nel mercato libero i termini di pagamento della bolletta sono indicati nel contratto di fornitura.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 8
  2. Delibera n. 200/99.articolo 6 elettricità
  3. Delibera n. 229/01.articolo 7 gas

Si può pagare la bolletta senza spese?

Sì. Per ai clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela o servizio di tutela) il venditore deve offrire almeno una modalità gratuita, a sua scelta, per il pagamento delle bollette in ciascuna provincia servita.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 8
  2. Delibera n. 200/99.articolo 6 – elettricità
  3. Delibera n. 229/01.gas

In quali casi è prevista la rateizzazione del pagamento della bolletta?

I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità possono chiedere di rateizzare la bolletta:

  • se la periodicità delle bollette non è mensile, la rateizzazione può essere richiesta quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio.
    È escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto è provocata solo dalla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente.
    Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio ha ricevuto due bollette in acconto di 28 € e 30 €, il cliente può chiedere la rateizzazione nel caso che la successiva bolletta di conguaglio superi i 60 €.
    Se però l’aumento della bolletta è dovuto all’entrata in funzione del riscaldamento, e quindi a un aumento dei consumi invernali, il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione;
  • se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
  • se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.

Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.

Se ricorre una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve essere indicata nella bolletta rateizzabile la possibilità di ottenere la rateizzazione e le modalità per richiederla.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com202/09.articolo 8
  2. Delibera n. 229/01.articolo 10

Cosa succede se nel corso di un piano di rateizzazione il cliente decide di cambiare fornitore?

Se il cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità recede dal contratto per cambio fornitore, prima del completamento del piano di rateizzazione, il venditore può richiedere eccezionalmente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

Il fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto a darne comunicazione preventiva al cliente finale, cioè deve informarlo nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 10

Come si ottiene la rateizzazione del pagamento della bolletta?

I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità sono tenuti a richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza di pagamento della bolletta.
Non possono essere rateizzati pagamenti per importi inferiori a 50 €.
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.
Il venditore può richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del cliente finale oppure entro la scadenza della bolletta oggetto di rateizzazione; in quest’ultimo caso, il venditore provvede ad allegare alla bolletta medesima, la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione.

Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.

I clienti che al 1° marzo 2011 hanno in essere con il proprio fornitore un piano di rateizzazione con periodicità di rate inferiore a quella di fatturazione, hanno facoltà di richiedere entro il 31 maggio 2011, con riferimento alle rate non ancora scadute al 1 marzo 2011, la rinegoziazione di detto piano secondo una periodicità delle rate pari a quella di fatturazione.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 10

Secondo quali modalità si attua la rateizzazione?

Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità, le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Il venditore può contabilizzare le rate anche su documenti diversi dalle bollette e inviarli separatamente da queste ultime, ma deve rispettare la stessa periodicità prevista per la fatturazione.

Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità, è anche prevista la possibilità di un diverso accordo con riferimento alle modalità di rateizzazione, purché il cliente sia pienamente consapevole dei propri diritti cioè sia stato informato di quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità in tema di rateizzazione e abbia espressamente manifestato la sua volontà al venditore di voler optare per una diversa modalità.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 10

In quante rate può essere suddiviso un conguaglio?

Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità,

  • quando il conguaglio riguarda i consumi (cioè quando alla luce dalla lettura del contatore vengono ricalcolati consumi precedentemente stimati), l’importo da rateizzare è suddiviso in un numero di rate pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque il numero delle rate non può essere inferiore a due.
    Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette in acconto o stimate seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, la somma dovuta a conguaglio deve essere suddivisa in almeno quattro rate uguali.
  • quando ad essere conguagliati non sono le quantità di gas consumate, ma le tariffe (per effetto di eventuali ricorsi degli operatori contro provvedimenti dell’Autorità per l’energia e successive decisioni dell’Autorità giudiziaria competente) il venditore, anche se il conguaglio tariffario interessa più anni, ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette che devono essere emesse in un singolo anno solare di fornitura, sempre nel rispetto della periodicità di fatturazione.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 10

Si possono contestare le somme addebitate in bolletta?

Sì. Se un cliente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura, può inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito (richiesta scritta di rettifica di fatturazione).
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.
  2. Delibera n. 200/99.

Che cosa deve fare il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica di fatturazione?

Deve inviare una risposta motivata che riporti l’esito delle azioni e degli accertamenti effettuati (il cosiddetto “obbligo di risposta motivata”) e, in caso di errore, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare la somma precedentemente addebitata.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.Articolo 12

Che cosa deve contenere la risposta motivata del venditore ad una richiesta scritta di rettifica?

La risposta del venditore deve essere motivata e deve contenere:

  • il riferimento al reclamo scritto;
  • la verifica degli elementi contrattuali dai quali derivano le condizioni economiche di fornitura e dei consumi attribuiti sulla base sia dei dati rilevati dal contatore sia dei consumi precedenti del cliente;
  • il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, nel caso in cui si comunichi che essa viene effettuata.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.

Entro quanto tempo il venditore deve rispondere alla richiesta di rettifica di fatturazione?

Il venditore deve rispondere alla richiesta di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta. Il termine comprende i tempi per l’eventuale acquisizione di dati tecnici da parte dell’impresa di vendita.
Il venditore deve dare risposta entro 40 giorni solari ad almeno il 95% delle richieste scritte ricevute.
La mancata risposta entro 40 giorni solari a una richiesta di rettifica non comporta indennizzi al cliente. In caso di violazione grave di questo standard, però, l’Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.Articolo 8

Quali sono i tempi e le modalità della rettifica di fatturazione? Come vengono accreditate le somme non dovute?

Se il venditore riconosce l’errore di fatturazione, il cliente ha diritto all’accredito della somma che gli era stata addebitata per errore, anche se di misura diversa da quella richiesta.

Nel caso di una fattura già pagata o rateizzabile, il venditore deve provvedere all’accredito dopo al massimo 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione. Questo termine include i tempi per l’eventuale acquisizione, da parte del venditore, di dati tecnici che solo il distributore possiede.
L’accredito della somma non dovuta può essere effettuato dal venditore anche in bolletta.

Se l’accredito di una fattura già pagata o rateizzabile avviene dopo 90 giorni solari dall’arrivo della richiesta, il venditore deve liquidare al cliente nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di 20 € se la risposta arriva entro 180 giorni, di 40 € se arriva tra 180 e 270 giorni, di 60 € se arriva dopo più di 270 giorni.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.

Che cos’è la doppia fatturazione?

La doppia fatturazione si verifica quando il cliente che ha cambiato l’impresa di vendita riceve per lo stesso periodo di consumo una bolletta dal vecchio venditore e una da quello nuovo.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.articolo 13 e 14
  2. Delibera n. 229/01.articolo 6

A chi va inviata la richiesta di rettifica di doppia fatturazione?

Il cliente deve inviare la richiesta di rettifica al venditore con cui non ha avuto alcun contratto di fornitura nel periodo di consumo oggetto della bolletta.
Se il cliente invia la richiesta di rettifica al venditore sbagliato, quest’ultimo è tenuto a informare il cliente dell’errore entro 30 giorni solari, cioè secondo i tempi previsti per la risposta alle richieste di informazione.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.Articoli 13 e 14

Entro quanto tempo deve essere eseguita la rettifica di doppia fatturazione?

Se il venditore ha effettivamente fatturato consumi relativi a un periodo in cui il cliente non era più suo cliente, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed eventualmente ad accreditargli le somme non dovute, già pagate, entro 20 giorni solari dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di rettifica di fatturazione.
Se l’importo da accreditare è superiore all’importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, il credito deve essere versato al cliente con rimessa diretta.
Se il venditore effettua la rettifica dopo più di 20 giorni solari, deve accreditare sulla bolletta di chiusura del contratto un indennizzo automatico di 20 € se la rettifica arriva al cliente entro 40 giorni, di 40 € se arriva tra 40 e 60 giorni, di 60 € se arriva oltre 60 giorni.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com164/08.

Quanto costa pagare in ritardo la bolletta?

Se la bolletta viene pagata dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può richiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora applicabile ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
Il cliente buon pagatore – cioè il cliente che nei 2 anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro la scadenza, ovvero il cliente che sia qualificato tale dall’esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi – per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Se, per esempio, paga con un ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza, per i primi 10 giorni gli verranno addebitati solo gli interessi legali, mentre per gli altri 5 giorni il venditore potrà chiedere gli interessi di mora.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 8 e 12.2

Cosa succede se non si paga una bolletta? Quando viene sospesa la fornitura per morosità?

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) che specifichi:

  • il termine ultimo per il pagamento;
  • le modalità con cui il cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  • il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  • il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Se il cliente continua a non pagare, il venditore può sospendere la fornitura.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 9 e 12.2

Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità?

La fornitura non può essere sospesa quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • la bolletta è stata pagata nella scadenza prevista ma, per una causa non imputabile al cliente, l’incaricato alla riscossione non lo ha ancora comunicato al venditore;
  • l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l’energia elettrica) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 229/01.articolo 9

Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?

Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella lettera di sollecito e messa in mora.
Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.
Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente dotato di contatore fino alla classe G6 deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 €.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/gas120/08.artt. 40, 47 – Tabella H e art. 50 – Tabella L

Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?

In caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.
Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/gas120/08.artt. 40, 47 – Tabella H e art. 50 – Tabella L