IL NUOVO MERCATO DELL’ENERGIA

Che cos’è il mercato libero?

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.

Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.

Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo,saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.

Quali imprese riguarda la libertà di scelta?

La libertà di scelta riguarda solo le imprese venditrici di gas. Non è invece possibile cambiare l’impresa che assicura la distribuzione del gas, attraverso tubazioni, fino alle abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall’Autorità.

Per il gas distribuito attraverso tubazioni urbane, il consumatore ha la libertà di scelta del venditore solo riguardo la fornitura di gas naturale. Per il gas fornito in bombole o in serbatoi condominiali, il servizio non è affidato alla regolazione dell’Autorità.

Che cosa si deve fare per passare al mercato libero?

Occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 144/07.art. 4 e 5

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/elt42/08.Art. 3 elettricità
  2. Delibera n. 144/07.Articolo 3 e ss

Quanto tempo prima si deve dare il preavviso al vecchio venditore?

Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 144/07.Articolo 3 e seguenti

Chi deve assicurare il trasporto e la consegna dell’elettricità o del gas quando si cambia il venditore?

È il nuovo venditore a dover sottoscrivere e gestire gli atti necessari per garantire il trasporto e la consegna dell’elettricità o del gas fino al contatore del cliente.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 144/07.Articoli 4 e 5

Quando viene effettuata la lettura del contatore in occasione del cambio di venditore?

La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Cambiare venditore costa?

No. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).
Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.TIC art. 25

Quali sono i casi previsti dalla normativa fiscale in cui potrebbe essere richiesto il pagamento del bollo?

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale può essere richiesto il pagamento del bollo (14,62 €) sul nuovo contratto. Ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nel “caso d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

Che cosa è il servizio a condizioni regolate dall’Autorità?

I consumatori domestici che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero usufruiscono del servizio con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità: il “servizio di tutela”.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/gas64/09.articolo 3

Chi ha diritto al servizio a condizioni regolate dall’Autorità?

Tutti i clienti che scelgono di non passare al mercato libero o che rimangono senza venditore, per esempio in seguito al fallimento dell’impresa di vendita.

Alle condizioni regolate (servizio di tutela) possono tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero.
Riferimenti:

  1. DeliberaARG/gas64/09.articolo 3

E’ possibile tornare nel regime di tutela dal mercato libero?

Sì, alle condizioni regolate (servizio di tutela) possono tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero.

Tornare al servizio di tutela costa qualcosa?

No. Per l’eventuale procedura di rientro dal mercato libero al regime di tutela non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Che cosa è il Codice di condotta commerciale?

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas per i clienti domestici ha comportato l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore – soprattutto per quanto riguarda informazione e trasparenza delle offerte commerciali, prezzi, bollette – che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste sulla qualità commerciale e sulla continuità del servizio. Si tratta di un insieme di norme volte a mettere il cliente in condizioni di poter scegliere in modo conveniente e consapevole tra le diverse offerte in concorrenza tra loro.

A tutela dei consumatori, l’Autorità ha emanato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale che le società venditrici sono tenute a rispettare. Il Codice contiene le regole comportamentali di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

Riferimenti:

  1. DeliberaARG/com104/10.

Che cosa stabilisce il Codice di condotta commerciale dell’Autorità?

Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento dei venditori e del loro personale, il Codice stabilisce:

  • l’obbligo di riportare nel materiale promozionale le informazioni sul mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione;
  • quali informazioni e documenti vanno forniti ai clienti e, in particolare, in sede di proposta contrattuale anche le informazioni circa gli effetti del passaggio al mercato libero (se il cliente è in maggior tutela o nel servizio di tutela);
  • l’indicazione, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte ai propri clienti con evidenza e nell’immediata prossimità del marchio, del servizio o l’attività per cui il documento o l’informazione sono forniti, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero;
  • come vanno indicati i prezzi del servizio;
  • l’obbligo di consegna al cliente della Nota Informativa e della Scheda di confrontabilità della spesa che gli consenta di confrontare i prezzi fra le diverse offerte;
  • i criteri di redazione del contratto e la presenza di una sezione informativa relativa alle condizioni economiche;
  • il contenuto minimo del contratto;
  • il diritto di ripensamento;
  • come preavvisare il cliente se il contratto verrà modificato;
  • i casi d’indennizzo automatico.

    Riferimenti:

    1. DeliberaARG/com104/10.