IL CONTRATTO

A quali informazioni ha diritto il cliente per decidere se firmare il contratto?

Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre: farsi chiaramente identificare, specificando l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa; informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale; indicare la durata e la validità dell’offerta, le condizioni limitative della stessa e le modalità di adesione; fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo a il prezzo del servizio e alle sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze entro le quali dovrà essere pagato il servizio; le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento, i tempi del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso; fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori; indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciali relativi alle prestazioni ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa; specificare i tempi tecnici necessari per l’effettiva sostituzione del precedente venditore, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente per ottenere l’allaccio e i relativi costi.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articoli 9 e 11

Quali informazioni deve ricevere il cliente, prima della conclusione del contratto, in caso di contatto telefonico?

Se il venditore contatta il cliente per telefono o via mail deve fornire le seguenti informazioni: l’identità dell’esercente la vendita e un suo recapito; la durata, validità e condizioni limitative dell’offerta; le modalità per ottenere tali informazioni e la scheda di confrontabili; la durata e validità del contratto, diritto di ripensamento e recesso; gli effetti del passaggio al mercato libero. La gestione reclami  e diritti dei consumatori; le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione; la periodicità della fatturazione; i tempi e modalità di pagamento e conseguenze del mancato pagamento; le condizioni economiche di fornitura del servizio e garanzie richieste.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 9

Che cosa è la scheda di confrontabilità della spesa?

È una scheda tramite la quale è possibile calcolare la spesa che un cliente medio, con determinati consumi, sosterrebbe dato il prezzo in vigore al momento dell’offerta rispetto a quella che lo stesso cliente sosterrebbe se aderisse alle condizioni regolate dall’Autorità.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 15 e seguenti

Che cosa contiene la scheda di confrontabilità della spesa?

La scheda contiene, tra l’altro: un riquadro (“Stima della spesa annua escluse le imposte”) che mette a confronto la spesa stimata di un cliente-tipo che aderisce all’offerta e quella dello stesso cliente se invece usufruisse di un servizio secondo le condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità, con indicazione in euro e in percentuale del risparmio o della maggiore spesa rispetto alle condizioni di maggior tutela per l’elettricità o del servizio di tutela per il gas; va precisato sia che la spesa effettiva potrà essere diversa da quella indicata nel riquadro, essendo questa una stima basata sul prezzo in vigore al momento dell’offerta, sia che le condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità variano ogni 3 mesi sulla base dell’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia; un riquadro (“Altri oneri/servizi accessori”) descrive gli  eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto diversi dalla prestazione di fornitura di energia elettrica o di gas; un riquadro (“Modalità d’indicizzazione/variazione”) che spiega se il prezzo offerto potrà cambiare nel tempo, ogni quanto potrà essere aggiornato e in che modo verrà calcolata la variazione; un riquadro (“Descrizione dello sconto e/o del bonus”) che chiarisce come sono applicati gli eventuali sconti e/o bonus previsti dall’offerta e fornisce indicazioni su quanto lo sconto incide, in media, sul prezzo complessivo al netto delle imposte; un riquadro (“Altri dettagli sull’offerta” o “Altri dettagli sull’offerta congiunta”) che riporta altri dettagli sull’offerta quali, ad esempio, ulteriori premi, vantaggi, benefici, specificandone i criteri e le modalità di applicazione.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 15 e seguenti

Che cosa sono la proposta di contratto e la proposta irrevocabile?

La proposta di contratto è un documento contenente tutti gli elementi di un contratto (prezzo e condizioni di fornitura) che il cliente deve firmare e consegnare al venditore per l’accettazione. La proposta irrevocabile impegna il cliente che la sottoscrive ma diventa un nuovo contratto solo se il venditore stesso comunica al cliente la propria accettazione senza modifiche.

Riferimenti: Delibera n. 144/07. Articolo 8

Quali documenti deve ricevere il cliente prima della conclusione del contratto?

Al momento della conclusione del contratto, o comunque entro 10 giorni, se essa è avvenuta via telefono o e-mail, il venditore deve consegnare al cliente: una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico); una Nota informativa predisposta dall’Autorità che riassuma gli obblighi d’informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto; una Scheda di confrontabilità della spesa per il confronto dei prezzi predisposta secondo lo schema definito dall’Autorità.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 12

Entro quando si può revocare la proposta di contratto?

Se il cliente sottoscrive la proposta fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del venditore, per esempio a casa propria o in un centro commerciale oppure utilizzando mezzi di comunicazione a distanza (per esempio tramite Internet o telefono), ha 10 giorni di tempo per revocare la proposta. Se non lo fa, resta impegnato nei confronti del venditore che può liberamente accettare o rifiutare la proposta.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 12

Entro quando il venditore deve comunicare al cliente l’accettazione della proposta?

Il venditore ha al massimo 45 giorni di tempo per comunicare l’accettazione: dopo questo termine, la proposta è revocata automaticamente e il cliente non ha più alcun impegno nei confronti del venditore.

Riferimenti: Delibera n. 144/07. Articolo 8

Che cosa è il diritto di ripensamento e quando si può esercitare?

Il cliente che cambia idea dopo aver consegnato una proposta irrevocabile o aver concluso il contratto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore (per esempio in casa propria o in un centro commerciale) o al telefono o via Internet (forme di comunicazione a distanza) ha 10 giorni di tempo per comunicare in forma scritta al nuovo venditore la propria decisione di non volere più aderire al contratto (o di rinunciare alla proposta) e conseguentemente di voler restare con il proprio attuale venditore.

I 10 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto.

In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

Non ha diritto al ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 12 D.Lgs. 206/05 art. 64 e ss.

Che cosa sono le condizioni contrattuali del servizio di maggior tutela?

Sono le condizioni definite dall’Autorità, applicate ai clienti che non scelgono il mercato libero.

Riferimenti: Delibera n. 200/99.

Chi può richiedere un contratto a condizioni regolate?

Le condizioni contrattuali regolate possono essere richieste dai clienti che: non vogliono scegliere un venditore nel mercato libero; sono serviti da un venditore nel mercato libero ma vogliono tornare a usufruire del servizio di maggior tutela; hanno scelto un contratto nel mercato libero ma rimangono senza venditore, per esempio a causa del fallimento dell’impresa di vendita.

Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 2

Che cosa regola il contratto a condizioni regolate?

Il contratto a condizioni regolate riguarda: le modalità di utilizzo delle letture del contatore; il calcolo dei consumi; la fatturazione dei consumi; il pagamento delle bollette; la morosità del cliente e la sospensione della fornitura; la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore; la rateizzazione dei pagamenti; </li><li> il deposito cauzionale.

Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 2

Che cosa sono le condizioni contrattuali nel mercato libero?

Sono le condizioni che il venditore propone quando il cliente sceglie un’offerta di mercato libero. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 11

Quali sono le clausole essenziali nei contratti di fornitura?

Le clausole essenziali che l’Autorità ha reso obbligatorie per qualsiasi contratto sono relative a: l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, oltre che l’indirizzo della fornitura; l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore; la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente; le garanzie richieste al cliente, per esempio il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette; le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore; le modalità di fatturazione e quelle di pagamento del servizio, specificando: il criterio adottato per la stima dei consumi se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima; le modalità e i termini per il pagamento delle bollette; le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo; gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente; solo per l’energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 11a

Che cosa sono e come sono regolate le offerte congiunte di energia elettrica e gas?

Sono contratti che danno la possibilità di ottenere la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per loro valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Nel contratto devono essere specificati pure le conseguenze e i vincoli previsti in caso d’estinzione di uno solo dei due contratti.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 11

Cosa comporta il mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte del venditore?

Il mancato rispetto da parte del venditore delle clausole dallo stesso definite in relazione ai tempi e alle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali comporta la corresponsione al cliente finale interessato di un indennizzo automatico pari a 30 &euro;

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 10

Il venditore può decidere di modificare il contratto nel mercato libero?

Nei contratti predisposti dalle imprese sul mercato libero, può essere prevista la possibilità di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi, su iniziativa del venditore. In questi casi il cliente deve riceverne comunicazione mediante apposita informativa diversa dalla bolletta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente finale, della comunicazione di variazione (si presume ricevuta dopo 10 giorni dall’invio).

Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve: riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate; spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica; specificare il momento in cui la modifica verrà applicata; indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto. La comunicazione non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall’applicazione delle clausole contrattuali d’indicizzazione o d’adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione  non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 13

Il cliente è obbligato ad accettare le modifiche al contratto proposte dal venditore?

Il cliente può non aderire alle modifiche proposte e, pertanto, disdire il contratto senza dover pagare nulla.

Proprio per questo il Codice di condotta commerciale contempla un termine di preavviso in modo da garantire al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto sul mercato libero o, se lo desidera, per ottenere un contratto di fornitura alle condizioni definite dall’Autorità.

Riferimenti: DeliberaARG/com104/10. Articolo 13

Quando può essere chiesto un deposito cauzionale o una garanzia equivalente?

Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto.

Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 14

Qual è il valore massimo del deposito cauzionale nel contratto regolato?

Il venditore può richiedere un deposito cauzionale non superiore a 11,5 &euro; al chilowatt di potenza prevista dal contratto. Quindi per un cliente con 3 kW di potenza impegnata il deposito cauzionale richiesto sarà al massimo di 34,5 &euro;.

Per i clienti che hanno già pagato un deposito di importo inferiore, la differenza viene suddivisa in 12 rate a partire dalle bollette emesse all’inizio del 2010. Per i clienti nuovi il venditore al momento della prima bolletta richiede un importo pari a 5,2 euro; al kW e il restante ammontare rateizzato in 12 rate successive. Un cliente nuovo che impegna 3 kW di potenza pagherà pertanto 15,6 euro; nella prima bolletta e il restante importo, pari a 18,9 euro;, in 12 rate successive. Infine, per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero l’esercente la maggior tutela richiede un importo pari al doppio di quello previsto, salvo restituire la metà di tale importo se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paghi regolarmente.

Riferimenti: Delibera n. 156/07. Art. 7 ter

Delibera n. 200/99. Art. 16

Com’è regolato il deposito cauzionale in caso di pagamento delle bollette con domiciliazione bancaria o postale oppure con carta di credito?

I clienti che pagano le bollette con la domiciliazione bancaria o postale oppure con carta di credito sono esentati dal versamento del deposito. Il venditore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia.

La possibilità di pagare con domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria.

Nel mercato libero, la possibilità di non pagare alcuna garanzia se ci si avvale della domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria.

Riferimenti: Delibera n. 200/99. Art. 15

Quali sono le caratteristiche del deposito cauzionale nel servizio di maggior tutela?

La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita al momento della cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere. Il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali, deve essere restituito, senza richiedere alcun documento attestante l’avvenuto pagamento, al momento della cessazione degli effetti del contratto.

Riferimenti: Delibera n. 200/99. Articolo 14

Che cosa è il diritto di recesso e come si esercita?

Se il cliente trova un’offerta che ritiene più conveniente può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso) nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.

Sarà il nuovo venditore a dover comunicare il recesso al vecchio venditore non appena trascorsi, se applicabili, i 10 giorni previsti per esercitare il diritto di ripensamento.

Riferimenti: Delibera n. 144/07. Articolo 4, 5 e 7

Il venditore può esercitare il diritto di recesso?

Sì, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi, che decorrono dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione di recesso.

Riferimenti: Delibera n. 144/07. Articolo 6

Che cos’è la voltura?

È il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas.

Riferimenti: DeliberaARG/gas120/08. Articolo 38 – gas

Delibera n. 348/07. Allegato A – elettricità

Come si richiede una voltura?

Bisogna presentare richiesta, secondo le modalità previste,  al venditore che informa il distributore.

Riferimenti: Delibera n. 333/07. Elettricità

Quanto costa effettuare una voltura?

I clienti che hanno un <strong>contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela)</strong> devono pagare: un contributo fisso di 26,98 euro; per oneri amministrativi; un contributo fisso di 23 euro; l’imposta di bollo (14,62 euro) sul nuovo contratto come previsto dalla normativa fiscale.

L’esercente può inoltre richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia.

I clienti che hanno scelto il <strong>mercato libero</strong> devono pagare: un contributo fisso di 26,98 euro; per oneri amministrativi; un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo (14,62 euro;).

Riferimenti: Delibera n. 348/07. Allegato B articolo 25 – tabella 2

Delibera n. 156/07. Allegato A articolo 7 bis

Che cos’è il subentro?

Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

Riferimenti:   1. Delibera n. 348/07. Allegato A articolo 1

Come si richiede un subentro?

La richiesta è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata, secondo le modalità previste, al venditore, che entro 2 giorni lavorativi la trasmette al distributore.

Riferimenti: Delibera n. 333/07. Allegato A – elettricità

Quanto costa effettuare un subentro?

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare: un contributo fisso di 26,98 euro; per oneri amministrativi; un contributo fisso di 23 euro; che si somma a quello applicato dal distributore locale, se previsto; l’imposta di bollo (14,62 euro;) sul nuovo contratto come previsto dalla normativa fiscale.

L’esercente può inoltre richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare: un contributo fisso di 26,98 euro; per oneri amministrativi; un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo (14,62 euro;).

Riferimenti: Delibera n. 348/07. Allegato B art. 25 e tab. 2

Delibera n. 156/07. Allegato A art. 7 bis

Quanto costa il passaggio dalla bassa alla media tensione?

Se i clienti già alimentati in bassa tensione vogliono passare alla media tensione devono pagare due componenti forfetarie:

  • una quota potenza relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta;
  • una quota fissa di 436,96 €.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.Allegato B, Tabella 4

Che cosa è la variazione della potenza e come si richiede?

Il cliente in regola con i pagamenti ha il diritto di ricevere energia elettrica nei limiti della potenza disponibile, cioè la potenza massima che può essere prelevata senza che scatti il blocco dell’alimentazione: un’eccessiva richiesta di corrente (per esempio se si utilizzano troppi elettrodomestici contemporaneamente) può far scattare il limitatore eventualmente installato nel contatore.
Per cambiare la potenza massima della fornitura occorre presentare richiesta secondo le modalità previste al venditore, che deve quindi trasmetterla entro 2 giorni lavorativi al distributore.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 8

Quanto costa la variazione della potenza?

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare:

  • per le richieste d’aumento della potenza disponibile, 26,98 € di contributo fisso più la quota potenza (69,5930 €/kW) relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta;
  • per le richieste di diminuzione della potenza disponibile, la sola quota fissa di 26,98 €;
  • un contributo fisso di 23 €.
  • Per i clienti nel mercato libero, il costo della variazione della potenza disponibile dipende dalle singole condizioni contrattuali, fatto salvo che il distributore imputa comunque al venditore i 26,98 € di contributo fisso e la quota di potenza aggiuntiva per la prestazione di aumento di potenza, mentre per la prestazione di diminuzione imputa il solo contributo fisso.
  • Riferimenti:

    1. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 6.6 e Tabella 1
    2. Delibera n. 156/07.art. 7bis

    In che tempi deve essere effettuata la variazione di potenza richiesta?

    Il distributore deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
    Se l’aumento della potenza con interventi limitati al contatore avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.

    Riferimenti:

    1. Delibera n. 333/07.Allegato A, Tabella 13

    Che cosa si deve fare per richiedere altre modifiche contrattuali?

    Per ogni altra modifica del contratto di fornitura, per esempio il cambio di utilizzo da residente e non residente, la richiesta va presentata al venditore che la trasmette al distributore.