IL CONTATORE

Ogni quanto tempo deve essere letto il contatore e da chi?

La lettura del contatore spetta ai distributori.

In caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura almeno una volta all’anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista. Il distributore deve poter dimostrare che ha effettivamente inviato il letturista per leggere il contatore.

In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie:

  • Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, fino al 31 dicembre 2010 la lettura va effettuata almeno ogni 2 mesi, e comunque non devono passare più di 62 giorni tra una lettura e l’altra.
  • Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nel servizio di maggior tutela, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore ai fini della fatturazione con la stessa periodicità con cui devono essere effettuati i tentativi di lettura.
Nel mercato libero, il venditore utilizza i dati di lettura trasmessi dal distributore ai fini della fatturazione con la periodicità prevista dal contratto di fornitura.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 156/07.
  2. Delibera n. 200/99.art. 3

È consentita l’autolettura del contatore?

Sì, se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela).
Il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.
L’autolettura vale ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato che la sua autolettura sarà considerata non valida. La comunicazione dell’autolettura da parte del cliente non libera il distributore dall’obbligo di effettuare le letture periodiche secondo le scadenze previste.
Se il cliente ha un contratto nel mercato libero la possibilità di autolettura può essere indicata nelle condizioni contrattuali.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.art. 3

Con quale frequenza il venditore utilizza i dati di lettura raccolti dal distributore?

Nel contratto regolato è previsto che il venditore utilizzi i dati di lettura trasmessi dal distributore con la stessa periodicità con cui devono essere effettuati i tentativi di lettura.
Nei contratti di mercato libero la periodicità di utilizzo dei dati di lettura da parte del venditore è stabilita dal contratto e può essere diversa da contratto a contratto.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 156/07.articolo 18

Come si può chiedere la verifica del funzionamento del contatore?

Il cliente che vuole far verificare il corretto funzionamento del contatore deve presentare la richiesta, secondo le modalità previste, al venditore il quale lo informa dei costi che eventualmente dovrà sostenere.
Ricevuta conferma dal cliente della volontà di procedere, il venditore ha l’obbligo di trasmettere la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 28 e Tabella 8, lettera c)
  2. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 70 e Tabella 13

Chi effettua la verifica del contatore?

La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore: gli accertamenti vengono svolti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 70

Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore?

Il distributore deve effettuare la verifica entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore; quindi deve trasmettere al cliente il resoconto e l’esito del controllo.
Se per responsabilità del distributore la verifica del contatore avviene oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per verifiche realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 70 e Tabella 13
  2. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 28 e Tabella 8, lettera c)

Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore?

  • Se dalla verifica risulta che il contatore sbaglia, per difetto o per eccesso, in una misura superiore a quella prevista dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve ricostruire i consumi effettivi.
  • Se viene accertato un superamento dei limiti massimi di tolleranza stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve sostituire gratuitamente il contatore.
  • Se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare un contributo di 49,97 €.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 70 e Tabella 13
  2. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 28 e Tabella 8, lettera c)

Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi quando il contatore non funziona correttamente?

Se da un controllo, svolto dal distributore di propria iniziativa oppure su richiesta della società di vendita per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi errate per eccesso o per difetto, più di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

  • se è possibile stabilire con certezza il momento in cui il contatore si è guastato, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto o della rottura del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore;
  • il cliente può comunque fornire alla società di vendita la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.

Il cliente deve ricevere tutte le informazioni sulla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono ragioni tecniche documentabili che motivino l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata eseguita la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, occorre il consenso scritto del cliente, che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione.

Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta.

Nel corso della risoluzione di una controversia sulla ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.

Come si richiede il ripristino del contatore dopo un guasto?

Il ripristino del contatore dopo un guasto va richiesto, con le modalità previste, al distributore, il quale deve ripristinare la fornitura interrotta entro 3 ore per le richieste diurne ed entro 4 ore per quelle notturne.
Se per responsabilità del distributore il ripristino della fornitura avviene oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per il ripristino realizzato entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto, di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 75 e Tabelle 11 e 14

Come si richiede lo spostamento del contatore?

Lo spostamento del contatore va richiesto al venditore che trasmetterà la domanda al distributore entro 2 giorni lavorativi.
Per spostamenti del contatore entro un raggio di 10 metri si segue la procedura semplificata, per spostamenti oltre un raggio di 10 metri, la procedura normale.
La richiesta può essere presentata secondo le modalità previste.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 26

Che cosa prevede la procedura normale per lo spostamento del contatore?

Secondo la procedura normale:

  • se il cliente conferma la volontà di procedere, entro 2 giorni lavorativi il venditore trasmette la richiesta di spostamento al distributore;
  • il distributore trasmette al venditore il preventivo entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il venditore deve a sua volta trasmettere il preventivo al cliente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore;
  • il preventivo è considerato accettato nel momento in cui il cliente paga il contributo d’allacciamento oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica al distributore l’accettazione stessa. Una volta ricevuta l’accettazione, il distributore:
    • se sono sufficienti lavori semplici, deve spostare il contatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo;
    • se sono necessari lavori complessi, deve spostare il contatore entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo. Se il distributore non completa i lavori entro i 60 giorni, deve comunicare al cliente il nome del responsabile dei lavori e i tempi previsti per il loro completamento.

Se il preventivo viene inviato al cliente oltre il tempo previsto, e/o lo spostamento del contatore viene effettuato oltre il tempo previsto (solo nel caso di lavori semplici) per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per lavori realizzati entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A art. 65, art. 70 Tabella 12 e 13

Che cosa prevede la procedura semplificata per lo spostamento del contatore?

Secondo la procedura semplificata:

  • al momento della richiesta il venditore specifica l’importo forfetario da pagare e i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori;
  • se il cliente accetta l’offerta entro 2 giorni lavorativi il venditore trasmette la richiesta di spostamento al distributore;
  • entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il distributore verifica che si tratti sia di lavori di costo predeterminabile sia di un lavoro semplice;
  • se tutte le verifiche sono positive, il distributore consegna al cliente il preventivo (e la conferma dell’importo forfetario) ed effettua lo spostamento entro 15 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se il contatore va spostato oltre un raggio di 10 metri, il distributore fa sapere al cliente, anche tramite il venditore, che si dovrà seguire la procedura normale.

Se a causa del distributore i lavori vengono eseguiti oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per lavori realizzati entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A art. 64 art. 70 e Tabella 13

Quanto costa lo spostamento del contatore?

Se il contatore va spostato entro un raggio di 10 metri, il cliente deve pagare al distributore una quota fissa di 199,87€. Negli altri casi il contributo si calcola sommando il costo dei materiali e della manodopera e aggiungendo una maggiorazione del 20% a copertura delle spese generali.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 26 e Tabella 8, lettera b)