GUASTI, INTERRUZIONI E SICUREZZA

Che cosa si intende per “continuità del servizio elettrico”?

Per continuità del servizio di intende l’erogazione ininterrotta di energia elettrica ai clienti. La continuità del servizio cessa quando si verificano interruzioni nella fornitura, che possono essere con o senza preavviso. La continuità del servizio per ragioni tecniche e di forza maggiore non può essere sempre garantita al 100%.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 1

Quali sono le interruzioni con preavviso?

Sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione. In questi casi, l’Autorità ha fissato alcuni obblighi a carico dei distributori. In particolare l’esercente deve avvisare i clienti interessati con un anticipo di:

  • almeno 24 ore in caso di interventi dovuti a guasti o emergenze;
  • almeno 2 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

Il preavviso deve specificare la data, l’ora e il minuto d’inizio e l’ora e il minuto di fine dell’interruzione, oltre che la data di comunicazione del preavviso stesso.
I tempi d’inizio e di fine dell’interruzione indicati nel preavviso devono essere rispettati, con una tolleranza di 5 minuti.
Il tempo massimo di ripristino della fornitura non deve superare le 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, artt. 41, 44 e 45 e Tabelle 8 e 9

Quali sono le interruzioni senza preavviso?

Le interruzioni senza preavviso non sono dovute all’esecuzione di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione e si classificano a seconda della durata come:

  • lunghe (durata maggiore di 3 minuti);
  • brevi (durata compresa tra un secondo e 3 minuti);
  • transitorie (durata minore di un secondo).

La regolazione delle interruzioni lunghe senza preavviso riguarda le interruzioni sulle reti locali. Sono quindi esclusi i black out che si verificano sulla rete nazionale e i distacchi programmati per alleggerire il carico in situazioni d’emergenza.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.

Che cosa sono le interruzioni senza preavviso di vasta estensione?

Sono interruzioni prolungate, sulla rete di trasmissione nazionale, che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 47

Qual è il tempo massimo di ripristino nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe?

Per i clienti che abitano in comuni con più di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).
Per i clienti che vivono in comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).
Per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 16 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.
Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 45 e Tabella 9

Si può accedere al registro delle interruzioni?

Sì. L’impresa distributrice deve assicurare l’accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni a tutti i clienti interessati, i quali possono inviare la richiesta d’accesso tramite il proprio venditore. Per ogni interruzione il registro riporta in particolare:

  • l’origine dell’interruzione;
  • la causa dell’interruzione, distinguendo tra cause di forza maggiore (che comprendono eventi naturali eccezionali), cause esterne (eventi provocati da terzi o da utenti e atti di
  • autorità pubblica) e altre cause;
  • la data, l’ora e il minuto d’inizio e di fine dell’interruzione.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 4

Come si può fare una verifica della tensione di fornitura?

Se il cliente sperimenta variazioni nella tensione d’erogazione dell’energia elettrica e vuole una verifica al riguardo, deve presentare richiesta, secondo le modalità previste, al suo venditore, che entro 2 giorni lavorativi deve trasmetterla al distributore competente nell’ambito territoriale.
L’impresa di distribuzione effettuerà gli accertamenti in riferimento a quanto previsto dalla normativa CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 71

Quali risultati può dare e quanto può costare la verifica?

Se la verifica accerta valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti fissati dalla normativa CEI, il distributore è tenuto a:

  • notificare l’esito della verifica;
  • comunicare al venditore la data prevista di ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.

Nel caso in cui siano già stati accertati sulla stessa linea valori di tensione non compresi nei limiti fissati, il distributore non effettuerà la verifica, ma è tenuto a informare il richiedente della data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se invece a seguito della verifica il livello della tensione risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa CEI, il cliente dovrà versare un contributo di 149,91 €.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 71
  2. Delibera n. 348/07.Allegato B, art. 29 e Tabella 8

Quali sono i tempi di verifica della tensione di fornitura?

Il distributore deve effettuare la verifica della tensione di fornitura e comunicarne l’esito al venditore entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore stesso. Il distributore effettua la verifica attraverso l’installazione, per una settimana, di un apparecchio di registrazione conforme alla normativa CEI.
Se la verifica della tensione di fornitura avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € oltre il triplo del tempo previsto.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 333/07.Allegato A,tabella 13