Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio u.s. il d.l. Semplificazioni al Capo VII (Efficientamento energetico) apporta non poche modifiche alla normativa riguardante il Superbonus 110%.
Come già stabilito restano esclusi gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e, contrariamente alle voci che si erano sparse in sede di stesura non è stato previsto anche per le persone giuridiche, in particolar modo spa, srl, società cooperative o altri enti pubblici e privati. Sono stati però aggiunti gli immobili delle categorie B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d’uso gratuito (a condizione che il contratto sia stato registrato prima dell’entrata in vigore del d.l.) destinati all’attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in cui il Consiglio di Amministrazione non riceva compensi ovvero indennità.
L’intervento più importante riguarda la modifica del Comma. 13-ter, Art. 119, Decreto Rilancio, nel cui gli interventi trainanti il Superbonus vengono equiparati a interventi straordinari sull’immobile, necessitando perciò della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), pena l’esclusione del beneficio. In aggiunta, non viene più richiesta l’attestazione dello stato legittimo ex. Art. 9 -bis, Comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.