Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Juna S.r.l., società attiva nel campo dei servizi di call center, per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali commesse nello svolgimento di attività di telemarketing e teleselling legate alla promozione di contratti di fornitura energetica e telefonica.
Il procedimento ha preso le mosse da un reclamo presentato da un utente che lamentava di aver ricevuto ripetute chiamate indesiderate e dal carattere truffaldino, durante le quali gli operatori sostenevano che le procedure di passaggio già avviate verso il fornitore di energia elettrica prescelto non sarebbero andate a buon fine, suggerendo la sottoscrizione telefonica di un nuovo contratto con un altro operatore a condizioni più vantaggiose, e minacciando persino il distacco della fornitura. L’utente aveva poi verificato direttamente con il proprio gestore che le forniture richieste erano state regolarmente attivate, smentendo quanto affermato dal call center.
Dalle verifiche dell’Autorità è emerso che la gestione dell’anagrafica del reclamante era stata affidata da Juna S.r.l.all’agenzia RE Consulting S.r.l., che «svolgeva attività di call center su proprie anagrafiche, su cui Juna si limita a svolgere attività di controllo soltanto all’esito della conclusione di contratti per i quali siamo ingaggiati».
L’istruttoria ha consentito di accertare diverse criticità strutturali nel modello operativo della società: l’erronea qualificazione del proprio ruolo nel trattamento dei dati, la gestione di un portale web – scontoluce.it – il cui modulo di acquisizione del consenso per la cessione dei dati a fini di marketing non permetteva agli utenti di esprimere una volontà libera, specifica e granulare, costringendoli di fatto a una scelta binaria tra l’accettazione indiscriminata di comunicazioni commerciali relative a numerosissime categorie merceologiche oppure il rifiuto totale, e l’assenza di adeguati controlli sull’operato dell’agenzia esterna incaricata dei contatti telefonici.
Nel corso del procedimento, Juna ha ammesso una possibile culpa in vigilando nei confronti di RE Consulting, pur giustificandola con la recente stipula dell’accordo, risalente al 1° giugno 2024, e ha dichiarato di aver avviato le procedure per la risoluzione del rapporto con l’agenzia coinvolta. L’Autorità ha tuttavia respinto questa linea difensiva, evidenziando come il contratto tra le due società prevedesse già la possibilità di effettuare verifiche e controlli sulle anagrafiche utilizzate prima e durante lo svolgimento delle campagne promozionali, rendendo dunque ingiustificata la totale assenza di tali attività di vigilanza.
Il Garante ha quindi accertato la responsabilità di Juna per violazione di plurime disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del Codice Privacy, relative alla formazione di liste di contattabilità prive dei necessari presupposti di liceità, alla mancata corretta individuazione del proprio ruolo nei trattamenti effettuati e alla conduzione di campagne di telemarketing in assenza di un’idonea base giuridica. L’Autorità ha disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante, ha ingiunto alla società di adottare misure correttive sulle modalità di raccolta dei consensi tramite le proprie landing page, e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale.